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Per Aspera Ad Veritatem n.26
La Costituzione dell’Unione Europea tra crisi della sovranità statale e globalizzazione dell’economia

Vincenzo Mario SBRESCIA


Il 13 giugno 2003 la Convenzione, presieduta da Valéry Giscard d'Estaing, ha terminato i suoi lavori ed adottato la Bozza di Costituzione - presentata ufficialmente il 20 giugno u.s. durante il Vertice europeo a Salonicco - che dovrà essere discussa nella Conferenza intergovernativa che inizierà a Roma il 15 ottobre p.v. sotto la Presidenza italiana e dovrà adottare formalmente la Costituzione. Il testo della Bozza è visibile al sito www.eurepeanconvention.eu.int.


È difficile, e ancor più necessario, parlare oggi dei problemi dell'Unione europea, degli studi afferenti le prospettive costituzionali dell'ordinamento comunitario (1) e dell'idea stessa di varare una Costituzione europea (2) , dopo la traumatica incrinatura fra gli Stati membri in ordine alla "gestione" della crisi esplosa nel Golfo Persico, che ha fatto emergere la mancanza di una posizione unitaria europea in materia di politica estera (3) , di sicurezza e di difesa comune (4) .
Può sembrare anacronistico, ma il discorso sull'assetto istituzionale dell'Unione non può e non deve interrompersi perché il ruolo che essa può svolgere per la tutela dei diritti umani in un sistema socio-economico globalizzato (5) difficilmente governabile (6) e per la stabilità di un mondo inquieto e alla continua ricerca di nuovi equilibri, è essenziale e indispensabile.
Infatti, l'idea di un'Unione Europea sempre più autorevole e impegnata sul piano mondiale corrisponde perfettamente alle aspirazioni dei cittadini europei che chiedono più sicurezza e protezione ed auspicano, quindi, il progressivo rafforzamento del ruolo dell'Unione nell'ambito delle necessarie politiche di sicurezza (che non violino, però, i diritti di libertà (7) ), nel settore giustizia, nell'attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera, nel controllo degli inarrestabili flussi migratori (8) , oltre che nell'elaborazione di efficaci politiche e di valide misure necessarie per accogliere gli esiliati e i profughi provenienti dalle varie regioni del mondo nel pieno rispetto dei principi della dignità umana e della solidarietà tra i popoli (9) .
Ma i cittadini dell'Unione auspicano un'Europa più unita che svolga un ruolo più incisivo in politica estera, di sicurezza e di difesa e che eserciti un'azione più forte e meglio coordinata nella difficile lotta contro i numerosi "focolai che covano in seno e attorno all'Europa stessa, nonché nel resto del mondo" (10) non dimenticando, infatti, che "al di fuori delle proprie frontiere, l'Unione europea è invece confrontata ad un mondo in rapida mutazione e globalizzato. Dopo la caduta del muro di Berlino si è pensato per un momento che saremmo vissuti per lungo tempo in un ordine mondiale stabile e libero da conflitti. I diritti dell'uomo ne avrebbero costituito il fondamento. Solo pochi anni dopo tale certezza è tuttavia venuta meno.
L'11 settembre ci ha aperto brutalmente gli occhi. Le forze antagoniste non sono scomparse. Il fanatismo religioso, il nazionalismo etnico, il razzismo, il terrorismo guadagnano terreno. I conflitti regionali, la povertà e il sottosviluppo continuano a costituire il terreno fertile per il loro propagarsi" (11) .
In un'epoca tecnologica come quella che stiamo vivendo, nota come l'era delle reti (12) (reali e virtuali), connotata da poliarchie democratiche (13) , dalla globalizzazione dei mercati (14) , dalla crisi e dalla trasformazione della moderna statualità (15) , scossa dalla minaccia del terrorismo (globale (16) ), una forte indicazione di pensosa saggezza e di esperienza intrisa di millenaria cultura, che indichi il percorso per la salvezza del pianeta non può che venire dall'Europa, matrice di quei valori fondanti della convivenza civile e della democrazia liberale che vanno sotto il nome di civiltà occidentale (17) e che si estrinsecano, tra l'altro, nel principio democratico, nella tutela della libertà, nella salvaguardia della dignità umana, nel principio di uguaglianza e di solidarietà. Tali principi, catalogati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea varata a Nizza, insieme ai concetti di potere costituente (18) , di costituzione (19) , di diritti umani (20) , di pluralismo (21) , di multiculturalismo (22) e di separazione dei poteri (23) , rappresentano il dna della dottrina liberaldemocratica del costituzionalismo europeo (24) ed identificano l'Europa come una democrazia sopranazionale moderna ma dal cuore antico (25) e come una comunità di cultura giuridica il cui fondamento costituzionale è rappresentato dai trattati istitutivi delle Comunità europee (26) . Per queste ragioni il dibattito sul nuovo ordine costituzionale europeo multilevel (27) e sul processo di federalizzazione e di integrazione comunitaria all'interno del più ampio ordine giuridico internazionale in via di ridefinizione (28) , deve proseguire superando la crisi dovuta ai contrasti tra i Paesi fondatori dell'Unione sulle scelte di politica estera (29) .



Il sistema comunitario di poteri è posto in una situazione di equilibrio tra due sovranità l'una sopranazionale, l'altra nazionale (30) e si colloca a metà strada tra una struttura connotata da alcuni caratteri tipici delle organizzazioni internazionali fondate su Trattati e una realtà istituzionale che presenta connotazioni tipicamente statuali essendo fondata su di un assetto in cui figurano - seppur in una concezione inedita ed atipica (31) (se non addirittura ambigua) - i tradizionali poteri dello Stato (32) , suddivisi tra il Consiglio e la Commissione, (quali organi che detengono il potere esecutivo, ma titolari anche di funzioni legislative), il Parlamento (eletto direttamente dal popolo ma dotato di poteri normativi limitati), il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia (che, per certi versi, sembra essere il vero motore dell'integrazione costituzionale europea (33) ).
Tale eterogenea strutturazione istituzionale (34) , pur avendo rappresentato in passato un elemento vincente nella politica comunitaria (35) , sembra non poter (più) rispondere alle esigenze di governo democratico (ma anche di efficienza economica (36) e di efficacia gestionale (37) ) di una Comunità che si avvia ad accogliere l'ingresso di dieci nuovi Stati (tra cui quelli appartenenti all'ex blocco sovietico, oltre Cipro e Malta) la cui adesione renderà certamente più ardua la complessiva governabilità costituzionale del sistema (38) .
Ma le divergenze recentemente emerse (39) ripropongono con ancor più forza la necessità di riformare l'architettura istituzionale europea per adeguarla alle mutate esigenze della società (40) e ciò anche in vista dell'allargamento ad Est dell'Unione (41) .
La drammatica spaccatura tra le due sponde dell'Atlantico e, quindi, tra i due pilastri dell'Occidente (42) , ma anche le diverse posizioni assunte dai Paesi membri dell'Unione (in mancanza di una politica comune), registrate nella fase che ha preceduto il conflitto in Iraq, portano ad evidenza la necessità di rafforzare il legame tra gli Stati membri, di costituzionalizzare l'ordinamento giuridico comunitario (facendo ricorso a nuove categorie che prescindono dal rapporto tra il popolo e lo Stato (43) ) e di trasformare l'Unione economica europea da Europa dei mercati e delle monete in un'Unione politica a 360 gradi, forte e pienamente legittimata (44) , capace di esprimersi, in modo unitario, nella c.d. costellazione postnazionale (45) che caratterizza il nuovo ordine politico-economico globalizzato (46) .
Gli stessi Capi di Stato e di governo dell'Unione riuniti nel Consiglio europeo di Laeken si sono chiesti qual'è e quale deve essere "il ruolo dell'Europa in questo mondo trasformato? Ora che è finalmente unita, non deve l'Europa svolgere un ruolo di primo piano in un nuovo ordine planetario, quello di una potenza che può assumere un ruolo stabilizzatore a livello mondiale e costituire nel contempo un faro per molti paesi e popoli? L'Europa, continente dei valori umanistici, della Magna Carta, del Bill of Rights, della rivoluzione francese e della caduta del muro di Berlino. Il continente della libertà, della solidarietà e soprattutto della diversità, il che implica il rispetto per le lingue, per la cultura e le tradizioni altrui. L'unica frontiera che l'Unione europea traccia è quella della democrazia e dei diritti dell'uomo. L'Unione è solo aperta ai paesi che rispettano i valori fondamentali quali le libere elezioni, il rispetto delle minoranze e quello per lo stato di diritto" (47) .



Il progetto di Costituzione europea è il punto di arrivo di una lunga elaborazione dottrinale e politica (48) che si è fatta interprete dell'esigenza di porre a fondamento dell'ordinamento giuridico europeo un moderno testo costituzionale (49) in cui consacrare i principi su cui si fonda la Comunità europea, disegnando una struttura policentrica, organica e ben armonizzata (50) , capace di superare il deficit di democraticità (51) e di legittimità (52) e di garantire l'equilibrio tra i poteri nel rispetto del principio di riparto di competenze tra l'Unione e gli Stati membri e nell'ambito della complessa governance europea (53) , fondata su di un sistema di multilevel costitutionalism (54) .
Sulla base della positiva esperienza della Convention che ha elaborato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (55) e in esecuzione della Dichiarazione relativa al futuro dell'Unione varata al termine del Consiglio europeo di Nizza (56) , i Paesi membri vollero prevedere, nella Dichiarazione sul futuro dell'Europa (57) , l'istituzione di una specifica Convenzione, disegnata sul modello del precedente organismo assembleare che, alla fine dello scorso secolo, aveva lavorato sotto la guida dell'ex presidente della Repubblica tedesca Roman Herzog.
La Convenzione sul futuro costituzionale dell'Unione, ispirata alla Convention che diede vita alla Costituzione americana (58) , è stata dotata dal Consiglio europeo di Laeken di poteri inizialmente limitati (59) (che potremmo definire "pre-costituenti", ossia preparatori rispetto alla Conferenza intergovernativa che dovrà varare il testo del nuovo Trattato costituzionale europeo (60) ) ma, fin dall'avvio dei suoi lavori (61) e, poi, via via con l'intensificarsi delle sue attività ha assunto un ruolo in progressiva crescita.
Infatti, già nella sessione inaugurale dei suoi lavori tenuta il 28 febbraio 2002 la Convenzione ha visto enormemente ampliarsi la sua sfera operativa attraverso un'interpretazione estensiva del mandato conferitole dai Capi di Stato e di governo dell'Unione.
Proprio nella sessione inaugurale, infatti, il Presidente Giscard d'Estaing volle sottolineare che l'alto ed ambizioso obiettivo della Convenzione europea era di procedere all'elaborazione di un autentico Trattato costituzionale per l'Europa (62) .
Con questa scelta i Capi di Stato e di governo dell'Unione, ribadendo l'impossibilità di proseguire nel cammino verso la piena integrazione senza varare una Carta costituzionale europea, rinunciarono alla proposta di istituire un Comitato di saggi (63) o un'apposita Assemblea Costituente, i cui membri sarebbero stati eletti direttamente dai cittadini europei ed investiti dei poteri necessari per riformare il sistema comunitario, procedendo autonomamente all'approvazione della Costituzione europea senza ulteriori passaggi procedurali.
Quindi, il Consiglio europeo, istituendo una specifica Convenzione (64) guidata da un autorevole Presidium (65) ha dato vita ad una sorta di organismo istruttorio, "preliminare e "prodromico" alle determinazioni della conferenza intergovernativa rispetto a quello di redigere un testo potenzialmente normativo" (66) .
Tale organismo assembleare ha ricevuto l'incarico di compiere un'attenta ricerca delle diverse soluzioni ipotizzabili, di predisporre un progetto organico di Costituzione europea e di "assicurare una preparazione quanto più ampia e trasparente possibile della prossima Conferenza intergovernativa" (67) .
Il Consiglio europeo ha, così, innescato un procedimento finalizzato alla costituzionalizzazione dell'ordinamento comunitario e alla piena affermazione dei diritti e dei valori liberal-democratici e, più in generale, al consolidamento delle fondamenta costituzionali della democrazia europea dei diritti (68) .



Raccogliendo le spinte e gli stimoli provenienti dai livelli politico-decisionali più elevati (69) e le attente riflessioni della dottrina giuridico-costituzionalistica (70) e politologica (71) , la Convenzione, consapevole della difficile missione intrapresa e dello storico traguardo da raggiungere, ha avviato i suoi lavori all'interno di una autentica, prestigiosa "officina" costituente, istituita per elaborare un'organica Carta costituzionale in cui siano armonicamente fissate le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri, in cui siano determinati i compiti e le attribuzioni dei vari poteri comunitari e siano, altresì, stabilmente delineati l'assetto e la struttura degli organi di governo dell'Europa.
Questo tentativo si pone all'interno di un percorso finalizzato alla sostanziale riscrittura della grammatica del diritto costituzionale europeo (72) . Infatti, l'impresa costituente europea sembra finalizzata all'introduzione di una razionale ed organica ripartizione delle competenze e delle funzioni nel tendenziale rispetto del principio (non applicato nell'attuale assetto istituzionale comunitario (73) ) di divisione dei poteri.
I lavori della Convenzione, aperti ai contributi delle istituzioni comunitarie (74) , all'apporto del mondo della cultura accademica e alla partecipazione della c.d. società civile europea (75) , hanno fornito l'occasione per una serie di riflessioni e suggerimenti da più parti avanzati che hanno alimentato in Europa e nei singoli Paesi membri un intenso dibattito di natura giuridico-costituzionale (76) e politico-istituzionale (77) .
Con l'avvio delle attività della Convenzione europea presieduta da Valerie Giscard d'Estaing è, dunque, partita la fase finale del percorso "costituente" europeo (78) , preordinato alla definizione di una Costituzione scritta dell'Unione (79) .
La Convenzione è stata chiamata a rimodulare l'attuale assetto ordinamentale fondato su di un'architettura organizzativa composita strutturata in una complessa trama istituzionale che lega i vari organismi comunitari e i Paesi membri.
In realtà, in vista dell'auspicato completamento dell'intelaiatura costituzionale europea, che dovrebbe avvenire nell'ambito del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (in modo da ricollegarsi idealmente alla storica firma dei Trattati di Roma del '57), nell'attuale quadro ordinamentale vigente sembrerebbe già configurata una sorta di strutturazione costituzionale comunitaria seppur atipica.
In questo senso sembrerebbe potersi sostenere senza timori che una Costituzione europea (seppur implicita) forse esiste già (80) .
Infatti, gran parte delle norme a carattere costituzionale sono contenute nei Trattati o emergono dai principi enucleati dalle pronunce della Corte di giustizia, anche se la scelta di Laeken, imprimendo una svolta decisiva nel cammino verso gli Stati Uniti d'Europa, sembra frutto di una matura volontà politica finalizzata alla rifondazione e alla modernizzazione del patto politico-istituzionale su cui si è retta fino ad oggi la complessa costruzione comunitaria europea.
Il varo della Convenzione europea ha consentito il passaggio da una fase di studio ad una fase di progettazione e di concreta ricerca delle più idonee formule giuridiche e dei migliori strumenti necessari per riformare l'assetto istituzionale comunitario attraverso poderose innovazioni nell'architettura dell'Unione.
Tale fase "operativa" è propedeutica alla concreta approvazione di un moderno ed equilibrato testo costituzionale comunitario ad opera di una specifica Conferenza intergovernativa che, in base all'art. 48 del TUE, dovrà procedere all'approvazione delle modifiche da apportare ai Trattati comunitari, già via via rimodulati dall'Atto unico europeo di Lussemburgo (81) , dal Trattato di Maastricht (82) , dal Trattato di Amsterdam (83) e dal Trattato di Nizza (84) .



Con l'avvio di questa nuova fase del processo di costituzionalizzazione dell'Unione europea (85) , (che sembra essere partita con l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (86) e del Trattato di Nizza e proseguita con l'approvazione da parte della Commissione Prodi del Libro bianco sulla governance europea (87) ), il popolo d'Europa, attraverso i suoi rappresentanti nella Convenzione si è posto l'obiettivo di dar vita ad un testo costituzionale che contenga l'insieme dei valori che accomunano i cittadini d'Europa e che fissi i diritti fondamentali ma anche i doveri, i principi generali di governo, individuando precisamente la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e i compiti essenziali cui legare l'identità dell'Unione (88) .
La Convenzione è chiamata ad elaborare una sorta di patto fondativo del popolo europeo su cui si fonda la futura identità costituzionale d'Europa (89) in cui i cittadini degli Stati membri possano riconoscersi e identificarsi senza affrancarsi dalle singole identità nazionali ma operando "come soggetti consapevoli e attivi" (90) .
Ai Costituenti d'Europa è stato assegnato il compito di costruire intorno ad una coerente struttura di principi fondamentali, un più agile ed efficiente sistema istituzionale.
L'alto consesso ha avviato i suoi lavori il 28 febbraio 2002 (91) e a giudicare dalle proposte emerse nel corso degli articolati dibattiti, si può affermare che i componenti della Convenzione hanno affrontato con lo spirito giusto la difficile impresa (92) .
Ma la Costituente europea rappresenta una prova ed un esame soprattutto per i Capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell'Unione che, avendo scelto questa strada, ora hanno il dovere di percorrerla fino in fondo anche perché come ha evidenziato il presidente della Convenzione europea Giscard d'Estaing, "se, dopo un anno di sforzi, non riuscissimo a metterci d'accordo su una soluzione realista e ragionevolmente audace dei problemi che si pongono alla grande Europa del XXI secolo, non vedo bene chi riuscirà a farlo dopo di noi" (93) .
Con il varo della Dichiarazione sul futuro d'Europa approvata a Laeken il 14.12.2001, il Consiglio europeo ha istituito un organo collegiale incaricato di procedere ai lavori preparatori del definitivo trattato costituzionale europeo.
In particolare nel secondo paragrafo della Dichiarazione dedicato a "le sfide e le riforme in un'Unione rinnovata", il Consiglio europeo di Laeken indicava i punti critici dell'attuale assetto istituzionale comunitario, i quesiti da risolvere e le linee guida da seguire per rendere l’Unione più democratica, più trasparente e più efficiente (94) .
In vista di questo obiettivo nel documento finale di Laeken furono individuate quattro aree problematiche da affrontare prioritariamente, connotate da una serie di altre questioni connesse da sottoporre al vaglio della Convenzione e cioè la necessità di realizzare una migliore ripartizione e definizione delle competenze dell’Unione europea nel nuovo assetto costituzionale comunitario; l’esigenza di procedere alla semplificazione degli strumenti dell’Unione (95) ; la necessità di introdurre più democrazia, trasparenza ed efficienza nell’architettura giuridico-istituzionale dell’Unione europea (96) e di valutare la possibilità di realizzare, in un’ottica di maggiore trasparenza, un’ampia riforma e la contestuale semplificazione dei quattro trattati e soprattutto di verificare la concreta possibilità di dare vita ad un trattato costituzionale che rappresenterebbe la via verso la Costituzione dei cittadini europei.
In questo contesto la Convenzione sul futuro costituzionale dell’Unione europea ha avuto il compito di approfondire le varie questioni problematiche e conseguentemente, di redigere al termine dei suoi lavori un progetto di Trattato costituzionale nell’ambito del quale prevedere (eventualmente) diverse opzioni, "precisando il sostegno sul quale ciascuna di esse può contare, o raccomandazioni in caso di consenso" (97) .
I Capi di Stato e di governo riuniti a Laeken decisero che il documento conclusivo approvato dalla Convenzione, insieme ai risultati dei dibattiti nazionali sul futuro dell’Unione (sviluppatisi parallelamente allo svolgimento dei lavori della Convenzione), avrebbero dovuto rappresentare le basi giuridico-costituzionali da cui sarebbero dovuti partire i lavori della Conferenza intergovernativa, incaricata di assumere le decisioni finali sulla revisione dei trattati e sul varo di una Costituzione europea (98) .



Questa fase piena di attese per il futuro politico ed istituzionale dei Paesi membri dell’U.E., finalizzata a ridefinire profondamente gli elementi istituzionali fisionomici dell’Unione europea, si colloca a distanza di quasi cinquant’anni dalla firma dei Trattati di Roma con cui i sei Stati fondatori della CECA, (Comunità economica del carbone e dell’acciaio), Italia, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Germania federale, con l’obiettivo di realizzare un mercato comune e procedere al progressivo ravvicinamento delle politiche economiche dei Paesi membri, diedero vita alla CEE, ossia ad una nuova e più forte organizzazione politica ed economica internazionale caratterizzata da propri poteri oltre che da autonoma capacità e personalità giuridica.
Infatti, il 25 Marzo 1957, i padri fondatori della Comunità economica europea, sottoscrivendo una sorta di trattato-quadro di durata illimitata, firmarono in Campidoglio, l’atto di nascita della nuova Europa dando concreto avvio allo straordinario percorso politico, culturale ed istituzionale (ancora in itinere) che con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, ha portato alla realizzazione dell’Unione europea e all’attuale processo di costituzionalizzazione dell’architettura istituzionale europea (99) .
Dopo quasi mezzo secolo i rappresentanti delle 15 Nazioni che ne fanno parte, pur operando tra accesi contrasti e difficili mediazioni, stanno lavorando in una sorta di processo costituente comunitario (100) all’elaborazione della Carta costituzionale europea, in una prospettiva ben più ampia di quella che avevano immaginato le autorità di governo degli originari Stati, che per primi aprirono le rispettive frontiere, le quali, con strategica lungimiranza, sostenevano che per assicurare la pace tra gli Stati d’Europa fosse necessario cancellare i confini nazionali e ragionare in un’ottica comunitaria (101) .
L’U. E., divenuta oramai un sistema integrato di multilevel governance fondato su di un assetto costituzionale a più livelli, accoglierà via via altri Stati in un processo irreversibile e inarrestabile, nella certezza che la comprensione fra i popoli e l’idea di una grande Europa unita diventino sempre più sinonimo di libertà e di democrazia, nonché comune impegno di pace e di progresso.
Si realizzerà così anche il sogno di una patria europea, non creata solo dalle necessità economico-produttive ma anche da quelle profonde esigenze culturali e spirituali, che i nostri poeti ed artisti hanno espresso da secoli come forze creatrici di una dimensione universale.
Come esiste una fisionomia culturale e civile tipica di ogni Nazione, così esiste a livello europeo un’atmosfera di civiltà e di cultura comune a tutti i popoli che la costituiscono.
C’è in tutti certamente una differenza specifica ma c’è anche un genere prossimo, (una comune identità): l’una distingue un popolo dall’altro ed è giusto che sia così perché ognuno ha un suo principio di identità, una caratteristica peculiare, una soggettività storica importante, l’altro unifica, accomuna, aggrega gli elementi diversi di ciascuna unità nazionale e fa sì che le parti non solo coesistano ma convivano insieme, armoniosamente, in una condizione di complementarietà, fissando sempre nuovi obiettivi, nuovi fini e valori, in modo che, in un’epoca connotata dalla crisi dello Stato (102) (o, come sostenuto da più parti, dalla crisi dello Stato Nazione (103) ) e caratterizzata dall’indebolimento della sovranità nazionale (104) , il completamento del processo di costruzione dell’Unione Europea sia un’ulteriore tappa verso gli ambiziosi traguardi di pace, di giustizia sociale, di progresso democratico e di sviluppo economico tra i Paesi di un mondo globalizzato e non facilmente governabile (105) .
In questo modo, mentre il mondo è scosso continuamente da sinistri bagliori di guerra, sembrerebbero realizzarsi, almeno per il nostro Continente, gli auspici di illustri personalità della cultura europea come Erasmo da Rotterdam che nel corso della sua vita aveva lottato contro il fanatismo degli uomini quale antitesi della ragione e causa delle devastazioni del mondo, tanto da esser definito il primo europeo cosciente.
Nata in un momento storico segnata dal bipolarismo fondato sulla politica dei blocchi e sull’antagonismo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione sovietica (allora impegnati a contrastarsi reciprocamente nella c.d. guerra fredda, da più parti definita "terza guerra mondiale", e oggi legati da un rapporto di collaborazione anche militare in ambito NATO (106) ), l’Unione Europa deve ora confrontarsi con scenari geopolitici e geoeconomici globali completamente diversi delineatisi dopo il crollo del muro di Berlino del 1989, dopo i tragici accadimenti dell’11 settembre del 2001 (107) e dopo la seconda guerra del golfo che ha messo in discussione alcuni paradigmi fondamentali del diritto internazionale e ha evidenziato la necessità di procedere rapidamente ad un’ampia riforma degli assetti strutturali giuridico-internazionali della governance (108) mondiale (109) .
Ma l’Unione europea deve anche confrontarsi con la nuova realtà che è andata delineandosi più di recente sia in riferimento alla prospettiva interna con riguardo specifico ai problemi dovuti all’allargamento dei confini dell’Unione ai Paesi dell’Est (che stanno progressivamente entrando nell’Unione o premono per entrare a farne parte (110) ), sia in rapporto alla prospettiva esterna in ordine alle relazioni con gli Stati Uniti d’America (che appaiono parzialmente mutati in seguito ai contrasti sulle scelte di politica di sicurezza globale (111) ) e con la Russia (112) , sia in ordine ai rapporti con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo (con i quali il dialogo s’infittisce sempre di più) e con i Paesi del Medio Oriente (con cui bisogna rinsaldare i rapporti di natura culturale, economica e sociale).
Ma non c’è universalità che non affondi le sue radici nei percorsi storici dei singoli popoli.
Se è vero che, con la globalizzazione dei mercati, tutti facciamo parte di una dimensione planetaria e, quindi, di una sorta di "costellazione postnazionale" (113) , è altrettanto vero che ciascun Paese vuole partecipare al nuovo orizzonte storico-politico ed istituzionale con la cultura della propria nazione non più insidiata da rivalità territoriali e dai pericoli del nazionalismo (114) ma potenziata da forme sempre più ampie di collaborazione e di solidarietà in una prospettiva globale multiculturale e pluralista (115) .
Per questo la prospettiva che si è aperta con la Convenzione europea (116) , pur comportando un’ulteriore limitazione della sovranità statale dei Paesi membri (117) (già da tempo sottoposta a processi di erosione (118) ), non deve suscitare preoccupazioni e timori di perdita di identità nazionale ma nuove energie morali, aprire nuove strade di reciproca integrazione, fissando forti obiettivi in modo che il passaggio alla dimensione unitaria (sintetizzata nella Costituzione europea (119) ) sia anche un decisivo passo avanti sulla strada di una felice utopia: la costruzione di un solida identità politica e costituzionale europea che sia al servizio dei diritti dell’uomo (120) , dello sviluppo economico solidale (inquadrato nell’ambito di una moderna economia sociale di mercato fondata sul principio di sussidiarietà) e della pace globale (121) .


(1) Sulle tematiche relative al processo di costituzionalizzazione dell·ordinamento giuridico comunitario esiste una vastissima bibliografia. Si v., ad esempio, C. Pinelli, Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea, Il Mulino, Bologna, 2002; A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Il Mulino, Bologna, 2002; A. Barbera, Esiste una «Costituzione europea», Relazione presentata al Convegno annuale dell·associazione italiana dei costituzionalisti, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2000, p. 59 e ss., V. Atripaldi, Stati nazionali e processo di integrazione europea nella comunità internazionale, in D. Castellano, (a cura di), Unione europea. Prospettive e problemi, ESI, Napoli, 2002, p. 9 e ss.; R. Miccù, Relazione al Seminario internazionale ·The European Constitution in the making·, (tenuto a Roma presso la Facoltà di economia dell·Università ·La Sapienza· , 31 maggio e 1° giugno 2002), in corso di pubblicazione negli atti del Seminario curati da V. Atripaldi e R. Miccù; C. Amirante, Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato, Giappichelli, Torino, 2001; L. S. Rossi, «Costituzionalizzazione» dell·UE e dei diritti fondamentali, in Id., (a cura di), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell·Unione europea, Giuffrè, Milano, 2002; P. Ridola, (a cura di), La Costituzione europea tra cultura e mercato, NIS, Roma, 1997; C. Rossano, Relazione al Convegno di studi ·Stato e democrazia nel processo di unificazione europea·, Università di Napoli Federico II, 10 marzo, 2000; S. Cattaneo, Relazione al Seminario ·The European Constitution in the making·, sopra citato; A. Manzella, Gli equilibri costituzionali nell·Unione europea, in Fondazione Basso, Annali, 2001, Sfera pubblica e Costituzione europea, Carocci, Roma, 2002, p. 23 e ss.; G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, a cura di R. Miccù, Guida, Napoli, 1999; M. Atripaldi, Parlamentarismo e democrazia in Europa. Riforma delle istituzioni e ·Multilevel Constitution·, in Diritto e cultura, n. 1-2, 1999, pp. 201-216; L.Violini, La Costituzione europea fra passato e presente, in U. De Siervo, (a cura di), Costituzionalizzare l·Europa ieri ed oggi, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 71 e ss.; E. Scoditti, La Costituzione senza popolo. Unione europea e nazioni, Dedalo, Bari, 2001. Con riferimento agli elementi fisionomici che caratterizzano il sistema istituzionale comunitario si v. A. Tizzano, Caratteristiche generali dell·Unione europea, Introduzione al Codice dell·Unione europea, Cedam, Padova, 1998; G. Strozzi, Diritto istituzionale dell·Unione europea. Dal Trattato di Roma al Trattato di Amsterdam, Giappichelli, Torino, 1998; G. P. Orsello, Ordinamento comunitario e Unione europea, Giuffrè, Milano, 2003; P. Mengozzi, Il diritto comunitario e dell·Unione europea, Giuffrè, Padova, 1997.
(2) L·idea di dare vita ad una Costituzione europea è da tempo al centro delle indagini della dottrina giuridico-costituzionalistica. Per un esame che tenga conto dei risultati (non ancora definitivi) del dibattito sviluppatosi in seno alla Convenzione europea si v., da ultimo, N. MacCormick, Sull·idea in sé di costituzione europea: riflessioni di un giurista al Parlamento europeo, in Id. La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 401 e ss. In ordine all·esistenza di una Costituzione europea già vigente si v., ad es., S. Cassese, La Costituzione europea, in Quaderni costituzionali, 1991, p. 487 e ss.
(3) Cfr. R. Prodi, Spunti di intervento sulla Convenzione, European Conference, Atene, 16 aprile, 2003, in http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=S·/202\0\RAPID&lg=IT&displa, il quale, nell· intervento tenuto in occasione della Conferenza di Atene, (in cui è stato celebrato l·allargamento ad Est), si è rivolto ai Capi di Stato e di governo dell·Unione europea, chiedendo che ·le divisioni siano superate e si possa trovare rapidamente una sintesi nell·interesse generale, per costituire una nuova, più forte Unità europea·. Secondo l·A. ·è proprio in politica estera che le divisioni in Europa appaiono oggi maggiori. I meccanismi istituzionali non possono certo sostituirsi alla volontà politica. Possono però favorire i processi che portano a confrontare i diversi punti di vista all·interno delle istituzioni per poter in seguito trasformarli in azione comune·. Si v., pure, B. Cowen TD, Minister for Foreign Affairs of Ireland, at the European Policy Centre, Bruxelles, 3 aprile, 2003, The European Convention:Real Problems, Real Solutions, http://europa.eu.int/futurum/documents/speech/sp030403_en.pdf, che, con preoccupazione, evidenzia in apertura le possibili conseguenze sulle scelte della Convenzione prodotte dalle divergenze registrate tra i Paesi membri dell·Unione in ordine alla guerra nel Golfo. Tale guerra, oltre ad aver portato ad emersione le profonde divergenze tra alcuni Paesi membri dell·Unione, ha, ancora una volta, evidenziato la debolezza dell·ONU e l·esigenza di introdurre un sistema efficace di governance mondiale. Sul punto si v. J. Habermas, La pace dei vincitori, in Internazionale, n. 487, 1/15 maggio 2003, pp. 20-24.
(4) Sul punto si v., ad es., G. Amato, La politica estera Ue e il bozzolo di Bruxelles, in «Il Sole 24 ore», 6 aprile 2003, p. 1, in cui l·A., sottolinea che le vicende della seconda guerra del Golfo hanno fatto esplodere davanti all·opinione pubblica ·tutti gli sforzi sin qui compiuti per stendere il telaio di una politica estera e di sicurezza comune·. Si v., pure, Id., Un doppio cappello per il ministro degli esteri, in «Il Sole 24 ore», 20 aprile 2003, p. 1, in cui l·A. evidenzia la necessità che le proposte elaborate dalla Convenzione, tese al rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune dell·Unione europea, siano accolte dagli Stati membri.
(5) Con riguardo alla tutela dei diritti umani nell·epoca della globalizzazione dei diritti si v. V. Atripaldi, Stati nazionali e processo di integrazione europea nella comunità internazionale, in D. Castellano, (a cura di), Unione europea:prospettive e problemi, op. cit., pp. 18-19, che si rifà alla Convenzione Europea sui diritti umani approvata nel 1950. Cfr. P. Mengozzi, La tutela dei diritti umani nella giurisprudenza comunitaria, in L. S. Rossi, Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell·Unione europea, op. cit., p. 44 e ss., in cui l·A. tra l·altro, afferma che ·se nella nostra società abbiamo avuto un·affermazione del primato dei diritti dell·uomo, lo si deve in gran parte al contributo che la Comunità Europea ha dato al fiorire di un modello in cui l·uomo non sia sacrificato agli interessi collettivi, ma sia al centro della realizzazione di un sistema di libertà economiche e personali·. A parere di P. Alston, Diritti umani e globalizzazione. Il ruolo dell·Europa, EGA, Torino, 1999, p. 79 e ss., ·dal momento che l·Europa si trova a svolgere un ruolo così importante nella politica mondiale, il suo impegno per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto diventa non solo più pressante, ma richiede per il futuro l·adozione di una politica verso i Paesi terzi molto più coesa e coerente·.
(6) Con riguardo alle esigenze di governo della globalizzazione si v., ad es., V. Li Donni, Governare la globalizzazione, Gli Stati moderni di fronte alla sfida del mercato globale, Cedam, Padova, 2000.
(7) In ordine al concetto di sicurezza si v. M. Valentini, Sicurezza nazionale, sicurezza della Repubblica, in Per aspera ad veritatem, n. 22, gennaio-aprile, 2002, p. 135 e ss., il quale, da una prospettiva giuridico-costituzionalistica tra l·altro, sottolinea che ·la vera sfida per le democrazie (...) è quella di tutelare la sicurezza mantenendo intatto il profilo della libertà· (p. 138).
(8) Con riferimento alle politiche comunitarie per l·immigrazione considerate nell·ambito del nuovo spazio di libertà, sicurezza e giustizia si v., da un angolo visuale giuridico-internazionalistico, J. Marìn y Pèrez de Nanclares, La inmigraciòn y el asilo en la Uniòn Europea, Colex, Madrid, 2002. In ordine alle misure normative introdotte nell·ordinamento giuridico italiano nella XIII Legislatura si v., da ultimo, C. Corsi, I servizi sociali in favore degli immigrati, in A. Albanese C. Marzuoli, (a cura di), Servizi di assistenza e sussidiarietà, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 189 e ss. Sui profili giuridici della governance italiana dell·immigrazione e sull·esigenza di realizzare a livello comunitario delle politiche comuni per fronteggiare il fenomeno immigratorio cfr. G. Bolaffi, I confini del patto. Il governo dell·immigrazione in Italia, Einaudi, Torino, 2001.
(9) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell·Unione europea, par. I ·Le attese del cittadino europeo·.
(10) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell·Unione europea, par. I, ·Le attese del cittadino europeo·. Sulla questione si v. F. Armao, L·Europa alla prova dello State-building: il caso della sicurezza comune, in V. E. Parsi, (a cura di), Cittadinanza e identità costituzionale europea, p. 183 e ss.
(11) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell·Unione europea, par. I ·Il nuovo ruolo dell·Europa in un mondo globalizzato·.
(12) Con riguardo alla tematica delle strutture reticolari multilivello cfr. A. Predieri - M. Morisi, a cura di, L·Europa delle reti, Giappichelli, Torino, 2001; S. Cassese, Le reti come figura organizzativa della collaborazione, in Id., Lo spazio giuridico globale, Laterza, Roma-Bari, 2003, pp. 21- 26; S. Amorosino, Le funzioni dei pubblici poteri nazionali nell·era delle reti, in Il Foro amm., n. 11, nov., 2000, pp. 3777-3784, pubblicato anche in S. Amorosino, G. Morbidelli, M. Morisi, (a cura di), Istituzioni, Mercato e Democrazia. Liber amicorum per gli ottanta anni di Alberto Predieri, Giappichelli, Torino, 2002; R. Dehousse, Regolazione attraverso reti nella Comunità europea: il ruolo delle agenzie europee, in RIDPC, 1997, p. 629; S. Cassese, Gli Stati nella rete internazionale dei pubblici poteri, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 2, 1999, p. 321. Per un esame delle reti analizzate dal punto di vista della teoria politica e della sociologia economica si v., ad es., L. Bobbio - M. Morisi, Reti infrastrutturali; reti decisionali e rappresentanza nell·Unione europea, in Teoria politica, n. 1, 2001, pp. 65 e ss.; A. Lippi, La ·rete·come metafora e come unità d·analisi del policy making, ivi, pp. 87 e ss.; A. Zaghi, a cura di, Le reti di Prometeo. Il ruolo delle reti per lo sviluppo socioeconomico, Il sole 24 ore, Milano, 2003; P. Perulli, La città delle reti, Bollati Boringhieri, Torino, 2000; Id., Stato, regioni, economie di rete, in Stato e mercato, 1995, p. 231.
(13) Cfr. A. Predieri, Euro, poliarchie democratiche e mercati monetari, Giappichelli, Torino, 1998. Si v. anche G. Lunati, Il senso della «poliarchia». Non tutto è concesso in nome del popolo, in «Il Corriere della sera», 9 marzo 2003, p. 31.
(14) La necessità di valutare con attenzione i processi di globalizzazione delle economie anche in relazione alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali viene evidenziata da G. Recchia, Relazione di apertura dei lavori della quarta sessione, in AA.VV., Regionalismo, federalismo, Welfare State, Giuffrè, Milano, 1997, p. 399 e ss.. Con riguardo alle conseguenze politiche dei processi di globalizzazione economica sugli assetti giuridici degli Stati moderni cfr., ad es., D. Zolo, I signori della pace. Una critica del globalismo giuridico, Carocci, Roma, 2001, p. 123 e ss.
(15) In ordine alla crisi della statualità cfr. S. Cassese, La crisi dello Stato, Laterza, Roma-Bari, 2002. Su tale fenomeno C. Schmith già nel 1927, evidenziava che ·l·epoca della statualità sta ormai giungendo alla fine: su ciò non è più il caso di spendere parole. Con ciò viene meno l·intera sovrastruttura di concetti relativi allo Stato·. Cfr. G. Azzariti, recensione a R. Miccù, a cura di, Hasso Hoffmann, Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt, Napoli, ESI, 1999, in Dir. pubbl., 2001, p. 365. A. Carrino, Problemi di legittimazione del processo di integrazione europea, in Id., L·Europa e il futuro delle Costituzioni, Giappichelli, Torino, 2002, p. 125, osserva che ·La crisi dello Stato è oggi la crisi della politica, ma poiché di politica non si può fare a meno, non è detto che la ·statualità· non ritorni in forme e con compiti nuovi, rispondenti ad una progettualità nuova e ad un mutato quadro di riferimento a livello mondiale·. Secondo l·A. la crisi dello Stato è il prodotto della crisi della politica. Si v., A. Bolaffi M. Ilardi, Fine della politica?, Ed.Riuniti, Roma,1986; A. Gamble, Fine della politica?, Il Mulino, Bologna, 2002. G. Minichiello, Governo e rappresentanza, Sellino, Pratola, 2002, p. 33, nell·evidenziare le difficoltà che la politica e il diritto incontrano nel fronteggiare le esigenze di nuova emersione, sottolinea lo sforzo che si sta compiendo per produrre una Costituzione europea, coniugando l·expertise tecnocratica con la sagacia politica nella ricerca di un necessario punto di equilibrio tra ·razionalità tecnica e razionalità politica·. U. Allegretti, Globalizzazione e diritti, in D. Della Porta, L. Mondo, (a cura di), Globalizzazione e movimenti sociali, manifestolibri, Roma, 2003, pp. 211-220, rileva che si parla sempre più ·di un accentuato deperimento dello stato, di un suo profondo ridimensionamento, e addirittura si ritiene spesso di constatare o di prevedere il suo «declino», e forse anche la sua vera e propria estinzione. Queste osservazioni, o premonizioni, trovano certo fondamento in molteplici fenomeni di nascita o di rafforzamento di nuovi livelli di potere, al di sotto e al di sopra degli stati, e di trasferimento o allocazione di consistenti complessi di funzioni, potenzialmente o di fatto statuali, a istituzioni collocate a quei livelli· (p. 216).
(16) Con riguardo al fenomeno del ·terrorismo· considerato come una costante minaccia per la sicurezza della comunità globalizzata si v. da un punto di vista giuridico-internazionalistico G. Ziccardi Capaldo, Terrorismo internazionale e garanzie collettive, Giuffrè, Milano, 1990. Da un angolo visuale politologico si v., da ultimo, C. Galli, La guerra globale, Laterza, Roma-Bari, 2002. Per un·analisi comparata della legislazione sul ·terrorismo· si v. G. Tessuto, La nozione di ·terrorismo· nella legislazione internazionale: analisi comparativa dei testi europei e inglesi, in Per aspera ad veritatem, n. 24, settembre-dicembre 2002, p. 887 e ss.
(17) Con riguardo ai principi politici, giuridici ed istituzionali che connotano le democrazie occidentali si v. ad es., G. Smith, Introduzione: La politica della democrazia liberale, in Id., La politica nell·Europa occidentale, Il Mulino, Bologna, 1983, p. 9 e ss.. Sui caratteri fondanti della democrazia occidentale cfr., ad es., V. E. Parsi, Prefazione, in W. Conze R. Kposelleck H. Maier , Ch. Meier, H.L. Reimann, Democrazia, Marsilio, Venezia, 1993, p. 10 e ss., il quale osserva che ·tanto la «libertà» quanto la «democrazia» sono costitutive di quelle che noi oggi ancora chiamiamo Occidente, e che a lungo ha offerto l·unico senso di appartenenza possibile a quel che restava di un·Europa privata delle Patrie da due disastrose guerre comunque perdute· .
(18) Con riguardo al ·potere costituente· si v. C. Rossano, Revisione della Costituzione e potere costituente, in Diritto e cultura, n. 1-2, 1999, p. 127 e ss.
(19) In riferimento al concetto di Costituzione si v., ad es., E. Crosa, Diritto costituzionale, Unione tipografica torinese, 1955, p. 5 e ss.. Sulla Costituzione si v. anche M. Fioravanti, Costituzione, Il Mulino, Bologna, 1999; A. Carrino, Sovranità e Costituzione nella crisi dello Stato moderno, Giappichelli, Torino, 1998. Con riguardo alle prospettive del costituzionalismo moderno, considerato in rapporto ai principi democratici e al concetto di sovranità nella comparazione tra la realtà ordinamentale statunitense e quella europea si v. R. Bellamy, Constitutionalism, Democracy and Sovereignty. American and European Perspectives, Avebury Series in Philosofy, Aldershpot, England, 1997. In ordine alle tendenze del costituzionalismo moderno si v., anche, A. S. Rosenbaum, (edite by), Constitutionalism. The Philosophical Dimension, Greenwood Press, New York, 1988, in cui vengono analizzate le radici del costituzionalismo (a partire dalla dottrina di John Locke, di David Hume e di Montesquieu) considerate anche in rapporto alle prospettive tecnologiche dell·era dell·informazione.
(20) In ordine al ruolo svolto dall·Europa a tutela dei diritti umani cfr. P. Alston, Diritti umani e globalizzazione. Il ruolo dell·Europa, op. cit. Sui diritti umani si v., anche, A. Cassese, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari, 1988.
(21) Sul pluralismo si v. V. Atripaldi, (a cura di), Il pluralismo come innovazione. Società, Stato e Costituzione in Ernest Fraenkel, Giappichelli, Torino, 1996; R. A. Dahl, Intervista sul pluralismo, a cura di G. Bosetti, Laterza, Roma, Bari, 2002.
(22) J. Habermas - C. Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, trad. it. di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano, 2002; S. Cattaneo, Cultura e patrimonio culturale, in A. Catalani e S. Cattaneo, I beni e le attività culturali, Trattato di diritto amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello, Cedam, Padova, 2002, p. 3 e ss.
(23) Sul principio di divisione dei poteri cfr. C. Rossano, Partiti e Parlamento nello Stato contemporaneo, Jovene, Napoli, 1971, p. 93 e ss.; L. Torchia, Modelli di sovranità, tra Unione europea e Argentina, 6 gennaio 2002, http://www2.unife.it/forumcostituzionale/contributi/un%20eu.htm.
(24) A. Carrino, Democrazia e cultura europea. Sul futuro del costituzionalismo democratico, in Id., L·Europa e il futuro delle Costituzioni, op. cit., p. 47 e ss.; M. J. C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers, Oxford, Oxford University Press, 1967; G. De Vergottini, Le transizioni costituzionali. Sviluppi e crisi del costituzionalismo alla fine del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1998; P. Haberle, Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura, Carocci, Roma, 2001, p. 126 e ss.; A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, op. cit.
(25) Con riguardo alla nascita del processo comunitario e alle radici storiche dell·Unione europea considerate in rapporto all·attuale processo di costituzionalizzazione dell·architettura giuridica europea si v. R. Prodi, Una riflessione sul processo costituzionale europeo, in P. Costa, (a cura di), Più Europa, meno Europa, la Convenzione e il processo costituzionale europeo, Marsilio, Venezia, 2002, p. 21 e ss.; B. De Giovanni, L·ambigua potenza dell·Europa, Guida, Napoli, 2002; M. Astarita, Europa al plurale. Potere e democrazia nell·Unione europea, Rubettino, Soveria Mannelli, 1999.
(26) Sul punto cfr. P. Haberle, La cultura giuridica europea, in P. Ridola, (a cura di), La Costituzione europea tra cultura e mercato, op. cit., p. 37 e U. Gerhard, Cittadinanza di genere, in G. Bonacchi, (a cura di), Una Costituzione senza Stato, op. cit., p. 328 e ss..
(27) Sulla struttura costituzionale multilivello che connota l·assetto fisionomico dell·Unione si v. M. Atripaldi, Parlamentarismo e democrazia in Europa, Riforma delle istituzioni e ·Multilevel Constitution·, in Diritto e cultura, n. 1-2, 1999, p. 201 e ss.
(28) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell·Unione europea, par. I ·Il nuovo ruolo dell·Europa in un mondo globalizzato·. ·Ora che la guerra fredda si è conclusa e viviamo in un pianeta globalizzato ma al contempo totalmente frammentato, l·Europa deve assumere le proprie responsabilità nella gestione della globalizzazione. Il ruolo che essa deve svolgere è quello di una potenza che si scaglia risolutivamente contro qualsiasi forma di violenza , di terrorismo, di fanatismo, senza chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie stridenti ovunque nel mondo. Una potenza, insomma, che intende modificare i rapporti nel mondo in modo tale che non solo i paesi ricchi, bensì anche quelli poveri possono trarne beneficio. Una potenza che vuole iscrivere la mondializzazione entro un quadro etico, in altri termini, calarla in un contesto di solidarietà e di sviluppo sostenibile·. Con riferimento al processo di integrazione comunitaria considerato in rapporto agli effetti dei processi di globalizzazione dell·economia e alla crisi della sovranità statale si v. V. Atripaldi, Stati nazionali e processo di integrazione europea nella comunità internazionale, in D. Castellano, (a cura di), Unione europea. Prospettive e problemi, op. cit., p. 9 e ss.; C. Amirante, Unioni sovranazionali e riorganizzazione costituzionale dello Stato, op. cit.. Con riguardo al rapporto tra la sovranità degli Stati europei e le prospettive di definizione di un potere federale comunitario nell·ambito del processo di integrazione comunitaria si v., pure, V. Caianiello, Costituzione e sovranità in Europa, in «Il Denaro», 15 dicembre 2001, p. 68.
(29) B. De Largentaye, Considerations sur la crise irakienne et ses effets sur la politique etrangere commune a la veille d·une guerre annoncee, documento pubblicato nel sito internet del Groupement d·études et de recherches Notre Europea presieduto da Jacques Delors, all·indirizzo http://www.notre-europe.asso.fr/.
(30) G. Napolitano, La tradizione dell·europeismo italiano, in Id., Europa politica. Il difficile approdo di un lungo percorso, Donzelli, Roma, 2003, p. 65, rileva che ·l·originale combinazione tra dimensione intergovernativa e dimensione sopranazionale che ha presieduto finora alla crescita dell·Europa comunitaria, sta giungendo a un punto critico·. Sul punto si v. A. Manzella, La ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri, in Quad. cost., n. 3, dicembre, 2000, p. 531, che rappresenta l·U.E. come ·uno spazio costituzionale comune in cui diritti di cittadinanza, meccanismi decisionali e garanzie si attivano secondo procedimenti giuridici che vedono compartecipi sia le istituzioni dell·Unione sia le istituzioni degli Stati nazionali·. Secondo l·A. siamo dinanzi ad un ·inedito processo di unione di costituzioni·, all·interno del quale coesistono la tendenza ad ampliare le competenze dell·U.E., la vigile attenzione degli Stati membri al fine di partecipare ai processi decisionali della Comunità e la prospettiva di una cittadinanza europea sorretta da una sorta di ·Costituzione senza Stato organizzata su una pluralità di Stati·.
(31) Cfr., ad es., P. C. Schmitter, Come democratizzare l·Unione e perché, Il Mulino, Bologna, p. 112 e ss.; G. Cocco, L·Europa dei tre disincanti, Politica del diritto, n. 1, marzo 2000, pp. 81-82, il quale osserva che ·da tempo è acquisito che l·ente europeo supera la configurazione di un·organizzazione internazionale di Stati, ove il potere centrale ha un numero limitato e definito di compiti. Esso non possiede però tutte le prérogatives régaliennes proprie di una sovranità piena ed incondizionata. Dei quattro pilastri classici · vale a dire: la moneta, la bandiera, la toga e la spada · solo per il primo ed il terzo si sono verificati consistenti avanzamenti alla volta di una struttura di stampo federale. Negli altri due casi è dato registrare una linea di tendenza e le avvisaglie di una politica comune; ma niente di più·.
(32) Come evidenzia S. Cassese, La costituzione europea: elogio della precarietà, in Id., Lo spazio giuridico globale, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 34, ·l·organizzazione europea non corrisponde a nessuno dei modelli propri dei poteri pubblici nazionali o locali degli ultimi due secoli. Questi sono ispirati e talora persino fondati sulla divisione dei poteri. L·Unione è ispirata al principio della condivisione dei poteri. Negli Stati, ad esempio, funzioni di natura diversa sono assegnate ciascuna a un apparato, che così si chiamerà legislativo, esecutivo, giudiziario··. ·Nell·Unione, invece, non esiste una titolarità esclusiva di una funzione da parte di un apparato perché le stesse funzioni sono distribuite su apparati diversi. La funzione legislativa non spetta al Parlamento, bensì al Parlamento e al Consiglio. La funzione governativa è svolta anch·essa a mezzadria da Consiglio e Commissione. E la funzione esecutiva, mentre riposa prevalentemente nella Commissione, che si avvale a tal fine delle amministrazioni nazionali, è affidata anche al Consiglio (specialmente per la politica estera e la difesa)·.
(33) Sul punto si v. G. Palombella, Tradizioni, politica e innovazione nel nuovo ordine europeo, in http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/documents/contrib/acad/0414_c1_it.pdf, il quale ha osservato che ·il diritto costituzionale europeo è anche prodotto pretorianamente, poiché la giurisprudenza della Corte ha delineato i tratti di una Comunità come ordine giuridico autonomo da quello degli Stati, non ultima, vi contribuisce la stessa legislazione, visto che sono state direttive europee a dare espansione e senso al contenuto delle libertà del Trattato di Roma·.
(34) Si v. S. Cassese, L·Unione europea come organizzazione pubblica composita, in Riv. ital. Dir. pubbl. com., n. 5, pp. 987-992. Sul punto cfr., anche, J. Habermas, Una Costituzione per l·Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, in G. Zagrebelsky p. p. Portinaro, J. Luther, a cura di, Il futuro della Costituzione, op. cit., p. 369 e ss., in cui, tra l·altro, lo studioso tedesco sottolinea la necessità di superare le ambiguità che caratterizzano l·ordinamento comunitario dell·Unione europea che ·per un verso·è un·organizzazione sopranazionale che si fonda su trattati di diritto internazionale: dunque non è per nulla uno stato nel senso di uno stato costituzionale moderno, fondato sul monopolio della forza e sulla sovranità esterna e interna·. Mentre ·per un altro verso, gli organi della Comunità producono un diritto europeo che è vincolante per gli stati membri: in questo senso l·Unione europea gode di un·autorità finora riservata agli stati in senso tradizionale. Da ciò deriva un deficit democratico che è stato ripetutamente lamentato·.
(35) G. Napolitano, Per una rifondazione simbolica e una nuova legittimazione democratica dell·Unione: la Costituzione europea, Comunicazione al Convegno della Fondazione Basso, «Sfera pubblica e Costituzione europea», Roma, 15 dicembre 2000, in Id., Europa politica, op. cit., p. 73, evidenzia gli aspetti vantaggiosi dell·originale percorso mirato all·integrazione comunitaria sostenendo che sono noti i vantaggi che ha presentato - per far procedere, tra alti e bassi, il cammino dell·integrazione - il poggiare su... «una Costituzione implicita e in movimento», il mantenere «l·ambiguità dei fini e dei mezzi dell·Europa», l·attenersi al metodo «dei piccoli passi e degli ingranaggi surrettizi»: ma pensiamo che ormai si debba andare oltre questa prassi, per feconda che essa si sia dimostrata. E non possiamo è più considerare sufficiente e appagante il richiamo all·assoluta originalità storica e dunque in qualche modo all·imprevedibilità o indefinibilità di un assetto sopranazionale che non cancelli gli Stati nazionali, di una democrazia sopranazionale che integri e in qualche modo rivitalizzi i sistemi democratici degli Stati nazionali·.
(36) In ordine al fondamento dell·efficienza nello Stato costituzionale, considerata anche in relazione alla ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si v. G. M. Salerno, L·efficienza dei poteri pubblici nei principi dell·ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 1999, p. 79. Sull·efficienza come caratteristica essenziale dell·azione dello Stato finalizzata al raggiungimento dei fini di benessere collettivo si v. R. A. Dahl, Efficienza dell·ordinamento ·versus· effettività della cittadinanza: un dilemma della democrazia, in M. Luciani, (a cura di), La democrazia alla fine del secolo, Laterza, Roma-Bari, 1994.
(37) Con riguardo alle esigenze di efficienza e di efficacia dell·assetto istituzionale comunitario si v. S. Cattaneo C. Amirante, Efficacia gestionale e qualificazione professionale:gli imperativi della nuova Europa?, in Id., (a cura di), Efficienza, Trasparenza e modernizzazione della pubblica amministrazione in Europa, Ed. dell·Università La Sapienza, Roma, 1998, p. 47 e ss.
(38) Con riferimento ai rischi di (in)governabilità del sistema politico-istituzionale comunitario dovuti al completamento del processo di unificazione politica del Continente si v., ad es., S. Giner, Verso una governance della società europea, in G. Bonacchi, (a cura di), Una Costituzione senza Stato, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 313 e ss.. L·A. evidenzia che se è vero che ·un·Europa divisa potrebbe essere ben più ingovernabile di un·Europa unita·, ·queste considerazioni non devono farci ignorare alcuni seri problemi di governabilità che probabilmente sorgeranno proprio in conseguenza dell·unificazione·. ·A questo scopo è appunto necessaria la governabilità dell·Europa come un·entità unica, che sia su base federale, quasi federale o confederale· (pp. 222-223).
(39) Sul punto cfr. B. Cowen TD, The European Convention: Real Problems, Real Solutions, Speech of the Minister for Foreign Affirs of Ireland, at the European Policy Centre,Brussels, 3 April 2003, doumento reperibile on line al sito http://europa.eu.int/futurum/documennts/speech/sp030403_en.pdf, il quale osserva che ·As we all know, the past few weeks have been turbulent · includg for the European Union. Some commentators have even gone so far as to suggest that the future of the Union itself could be a casuality of war in Iraq · or, less melodramatically, that the work of the Convention has become much more difficult·.
(40) Sul punto si v. R. Prodi, Cinque motivi per credere nell·Europa, in « Il Mulino», n. 1, 2002, p. 43.
(41) G. Napolitano, op. ult. cit., pp. 72-73, evidenzia che ·non è un caso che questo scenario si stia aprendo alle decisioni sul grande allargamento, volto a calare nel crogiuolo dell·integrazione comunitaria il fatto storico della pacifica unificazione dell·Europa: benché si stenti a comprenderlo e a trarne tutte le conseguenze, il grande allargamento pone il problema e offre l·occasione di una rifondazione simbolica e di una nuova legittimazione democratica dell·Unione·. Per una panoramica del processo di integrazione europea analizzato con riguardo specifico al progressivo ampliamento dei confini dell·Unione si v. G. Bosco, La costruzione europea: dal primo allargamento al Trattato di Amsterdam, in Bulletin europèen, gennaio 2003, n. 632, p. 13 e ss. Sull·allargamento ad Est dei confini dell·U.E. si v. le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Copenhagen del 12 e 13 dicembre 2002 relative all·allargamento dell·U.E. disponibili on line nel sito dell·U.E.. Si v., E. Letta, L·allargamento dell·Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2003.
(42) G. Amato, Unione, più delle visioni contano le scelte concrete, «Il Sole 24 ore», 16 marzo 2003, p. 1.
(43) Con riguardo alla possibilità di prescindere dal tradizionale rapporto Stato-popolo e dal concetto stesso di Stato europeo, in sede di definizione della Costituzione europea cfr. M. Fioravanti e S. Mannoni, Il «modello costituzionale» europeo:tradizioni e prospettive, in G. Bonacchi, (a cura di), Una Costituzione senza Stato, op. cit., pp. 51-53, i quali analizzano, tra l’altro, le peculiarità che caratterizzano il processo costituente europeo. Secondo gli AA. al centro del dibattito si pone "una «costituzione» che torna dunque ad essere pensabile, e forse anche praticabile, fuori dal rapporto storico popolo-Stato. Concretamente riferita all’Europa, una «costituzione europea» che può essere pensata e deliberata prescindendo dalla esistenza di un qualche «Stato» europeo, e che a sua volta, per realizzarsi, non ha affatto bisogno di produrre una qualche «sovranità» personificata nelle forme del diritto pubblico statale storicamente note". A parere degli AA. "la «Costituzione» di cui si discute oggi in Europa non appartiene dunque alla famiglia delle Costituzioni liberali e democratiche degli ultimi due secoli, e non serve quindi, come quelle Costituzioni, ad affermare i diritti di un popolo, o di una nazione, o ad organizzare i poteri di uno Stato. Essa non intende esprimere alcuna sovranità per sé stante, alcuna soggettività superiore a quella rappresentata negli Stati, ma piuttosto l’esistenza di un legame qualitativamente più impegnativo tra gli stessi Stati membri dell’Unione: un legame fatto di tradizioni «costituzionali» comuni, e non solo di reciproche convenienze sul piano economico. La Costituzione di cui parliamo è dunque chiamata a riconoscere ed esplicitare quelle «tradizioni» per fondare su di esse un’Unione più forte, ma nello stesso tempo capace di conservare in sé come distinte le parti che la compongono in sintonia con la vocazione sostanzialmente pluralistica della storia costituzionale europea, e secondo le tecniche della integrazione tra le fonti del diritto e tra le stesse Costituzioni nazionali". Sul punto si v. anche A. Carrino, L’Europa e il futuro delle costituzioni, op. cit., p. 126, che ha evidenziato la portata innovativa dell’idea in base alla quale "Stato e costituzione non si tengono più strettamente com’è finora accaduto nella storia costituzionale occidentale degli ultimi secoli". L’A., confutando le tesi di Ingolf Pernice che "parla di una costituzione senza Stato e senza popolo, priva cioè dei caratteri specifici del concetto di costituzione (e rispettivamente di Stato) della modernità, sottolinea che tale "affermazione è probabilmente eccessiva e certamente non è condivisibile nella misura in cui si inserisce in quel filone del ‘patriottismo della costituzione".
(44) Da un angolo visuale politologico cfr., sul punto, F. W. Scharpf, Governare l’Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle politiche nell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 185-186, in cui l’A. chiarisce che il deficit di legittimazione democratica che connota l’impianto strutturale dell’Unione europea si sviluppa su tre livelli: "la mancanza di un senso di identità collettiva preesistente, la mancanza di un dibattito politico su scala europea, la mancanza di una struttura istituzionale su scala europea in grado di assicurare che gli attori politici rispondano a un elettorato europeo". L’A. rileva che il deficit potrebbe essere attenuato, se non del tutto colmato, "attraverso riforme istituzionali praticabili, o almeno non impossibili in linea di principio, ad esempio facendo eleggere il Presidente della Commissione dal Parlamento europeo e rendendolo responsabile di fronte a quest’ultimo". Secondo l’A. "nella politica europea manca il governo da parte del popolo".
(45) J. Habermas, La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia, trad. it di L. Ceppa, Feltrinelli, Milano, 2002. Si v. anche D. Held, Democracy ant the global order, 1995, trad. It. Democrazia e ordine globale. Dallo Stato moderno al governo cosmopolitico, a cura di A. De Leonibus, Asterios, Trieste, 1999.
(46) Si v. V. Atripaldi, Stati nazionali e processo di integrazione europea nella comunità internazionale, in D. Castellano, (a cura di), Unione europea:prospettive e problemi, op. cit., p. 19, in cui l’A. evidenzia che "i problemi attinenti al processo di integrazione europea vanno risolti nell’ambito della dimensione internazionale". Con riguardo ai processi di globalizzazione dell’economia e agli effetti prodotti sugli assetti istituzionali degli Stati si v., da ultimo, S. Cassese, Lo spazio giuridico globale, Laterza, Roma-Bari, 2003.
(47) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, par. I, "Il nuovo ruolo dell’Europa in un mondo globalizzato", documento disponibile al sito internet: http:europa.eu/futurum/documents/offtex/doc151201_it..htm.
(48) G. Napolitano, op. ult. cit., p. 73, sostiene che anche se si dovrà ancora ulteriormente discutere in modo approfondito "specie sulla «destinazione finale», o sulla «forma ultima» o sull’«assetto compiuto», di una costruzione che è gradualmente cresciuta in cinquant’anni", ci si può, però, giovare "di una già assai ricca e problematica elaborazione culturale di questi temi".
(49) Cfr. A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., n. 3, 2002, p. 615, che evidenzia non poche perplessità in ordine "all’opportunità di dotare, l’UE in tempi brevi, di una costituzione in senso documentale e prescrittivo". Gran parte della dottrina ritiene che la Costituzione europea in realtà esiste già. G. Quadri, La Costituzione europea, in Il Cons. St.,n. 12, 2000, p. 2534, evidenzia che se ci si ispira al modello della Costituzione inglese "può ben dirsi che la Costituzione europea c’è già". A livello comunitario è stata costruita una autentica struttura costituzionale europea anche se, come sottolinea l’A., "la Costituzione europea, in chiave moderna, ha affrontato in primo luogo il problema economico. Mercati, concorrenza, libera circolazione dei capitali, del lavoro e dei servizi. Assetto ottimale dell’agricoltura, della pesca e dell’industria. Coordinamento delle politiche economiche e monetarie. Unità della moneta".
(50) C. Pinelli, Il momento della scrittura, op. cit., p. 196, evidenzia che "La stesura di un testo normativo non è mai passiva compilazione del diritto previgente, a più forte ragione quando non si tratta di compilare testi normativi ma di codificare per la prima volta «tradizioni». La stessa Carta dei diritti fondamentali, che pure ha toccato temi sui quali vi era un consenso costituzionale maggiormente consolidato, non si è affatto risolta, ... in un inerte riproduzione delle tradizioni".
(51) Sul deficit di democraticità che caratterizza l’Unione europea cfr., ad es., G. Ress, Parlamentarismo e democrazia in Europa, a cura e con postfazione di R. Miccù, op. cit.; F. W. Scharpf, Governare l’Europa. Legittimità democratica ed efficacia delle politiche nell’Unione europea, op. cit., Il Mulino, Bologna, 1999.
(52) Cfr. M. Luciani, Legalità e legittimità nel processo di integrazione europea, in G. Bonacchi, (a cura di), Una Costituzione senza Stato, op. cit., p. 71 e ss.
(53) Il concetto di governance, nato nell’ambito degli studi di scienza della politica viene sempre più spesso adottato dalla dottrina giuridica. Sul punto si v., ad es., G. Guarino, Il governo del mondo globale, op. cit.; F. Pizzetti, L’attuazione del nuovo ordinamento costituzionale in un sistema policentrico "esploso". Le nuove esigenze di Governance, in Id, Il nuovo ordinamento italiano fra riforme amministrative e riforme costituzionali, Giappichelli, Torino, 2002, p. 51 e ss.. sul concetto di governance si v., anche, S. Giner, Verso una governance della società europea, in G. Bonacchi, (a cura di), Una Costituzione senza Stato, op. cit., p. 313 e ss., in cui l’A. evidenzia le differenze tra i concetti, strettamente connessi, di governabilità e di governance. "Presi insieme, sempre più spesso svolgono il ruolo che un tempo, nella teoria e nel discorso politico, spettava alla nozione di legittimità. Per governabilità si intende, in una democrazia, la presenza di un’autorità legittima ed efficace, in grado di ottenere l’obbedienza e il consenso dei cittadini. Con governance, invece, ci si riferisce a uno stile e a un metodo di governo, generalmente al di fuori della struttura istituzionale dello Stato. La società civile, in cui spesso vigono meccanismi di autoregolazione, è perciò considerata un elemento essenziale della governance. Dovrebbe ormai essere chiara l’importanza di questi concetti per gli sviluppi presenti e futuri di una nuova forma di governo su scala europea".
(54) Sul costituzionalismo europeo multilivello si v., I. Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam. European Constitution-making Revisited?, in Comm. Market Law Rev., vol. 36, 1999, p. 703 e ss.; Id. Elements and Structures of the European Constitution, relazione al Convegno su European Constitution in the Making tenuto presso la Facoltà di economia e commercio dell’Università di Roma "La Sapienza" il 31 maggio e il 1° giugno 2002. In attesa della pubblicazione degli atti del Convegno curati da R. Miccù, la relazione è disponibile on line al sito internet: www.ECLN.net. Dello stesso A. si v., anche, Id., Multilevel Constitutionalism in the European Union, in European law Review, 2002. Si v., pure, M. Atripaldi, Parlamentarismo e democrazia in Europa. Riforma delle istituzioni e "Multilevel Constitution", in Diritto e cultura, n. 1-2, 1999, pp. 201-216; M. Morlok, Il diritto costituzionale nel sistema europeo a più livelli, Relazione al seminario del 7 dicembre 2000 su i "Mutamenti costituzionali in Italia nel quadro dell’integrazione europea", Luiss G. Carli, Roma, disponibile on line al sito: www.luiss.it.
(55) Per un esame dettagliato della Carta di Nizza si v. ad es., R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Mulino, Bologna, 2001, nella cui premessa autorevolmente curata dal Presidente della Repubblica Ciampi si afferma che "la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea assume un significato strategico" ponendosi all’interno del più ampio cammino finalizzato alla costruzione politica europea. Secondo il Capo dello Stato la Carta di Nizza "attesta che l’integrazione europea è una costruzione che ha un’anima, esprime contenuti profondi e tende verso grandi ideali". Sulla Carta di Nizza si v., pure, A. Manzella, Dopo Nizza: la Carta dei diritti «proclamata», in L. S. Rossi, (a cura di), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, op. cit., p. 239 e ss. Con riguardo al contesto normativo in cui si inserisce la Carta di Nizza si v., ivi, B. Conforti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione europea dei diritti umani, pp. 3-17 e F. Benoit-Rohmer, Les Droits de l’homme dans l’Union Europèenne; de Roma à Nice, pp. 19-41. Sulla Carta di Nizza si v., anche, M. Cartabia, Una Carta dei diritti fondamentali per l’Unione europea, in Quad. cost., n. 2, agosto, 2000; A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, Riscrivere i diritti in Europa, Il Mulino, Bologna, 2001; V. M. Sbrescia, Le prospettive del costituzionalismo europeo, in Riv. della Guardia di Finanza, n. 2, marzo-aprile 2002, pp. 591-631.
(56) Dichiarazione relativa al futuro dell’Unione, Dichiarazioni adottate dalla Conferenza, allegato n. 23, 10 marzo 2001, (2001/C364/01). Tale documento è stato allegato al Trattato dell’11 dicembre 2000, meglio noto come Trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
(57) Cfr. Consiglio europeo di Laeken, 14-15 dicembre 2001, Conclusioni della presidenza, Dichiarazione di Laeken, approvata il 15 dicembre 2001 al termine del Consiglio europeo.
(58) Sul punto si v., ad es., G. Amato, Intervento al dibattito "Per l’avvenire d’Europa", tenuto alla Camera dei deputati il 30 novembre 2001, Camera dei deputati, Roma, 2001, p. 77, che evidenzia alcune analogie tra la missione della Convenzione di Laeken e i fondatori degli Stati Uniti d’America che scrissero la Costituzione americana. Sulla Costituzione americana esaminata criticamente dal punto di vista della teoria politica si v., da ultimo, R. A. Dahl, Quanto è democratica la Costituzione americana?, Laterza, Roma-Bari, 2003.
(59) P. Costa, op. cit., p. 13, evidenzia che "il mandato conferito alla Convenzione è tanto ampio quanto ambiguo. Letto in termini riduttivi, il lavoro della Convenzione potrebbe tradursi nient’altro che in un modo più democratico di preparare l’ennesima Conferenza intergovernativa destinata a produrre ulteriori, modesti ritocchi ai trattati esistenti. Letto in termini più coraggiosi, più consapevoli delle sfide che l’Europa si trova a fronteggiare, il lavoro della Convenzione potrebbe, dovrebbe, produrre un «testo costituzionale» che accorpa i trattati in un patto rifondatore di una Unione europea finalmente dotata di personalità giuridica; che definisce le competenze relative dell’Unione, degli Stati e delle «collettività territoriali»; che aggiorna l’intero sistema della governance per accrescere efficacia, responsabilità e controllo democratico delle istituzioni riformate e dei loro processi decisionali".
(60) Sulla procedura costituente si v., ad es., S. Pistone, Dopo l’introduzione dell’Euro, una costituzione federale europea, in Cantiere europa, Quaderni, Numero speciale dedicato ad Altiero Spinelli, n. 1, 2001, p. 35 e ss.
(61) Cfr. Discorso introduttivo del Presidente della Convenzione V. Giscard d’Estaing, alla Convenzione sul futuro dell’Europa, Nota di trasmissione del Segretariato alla Convenzione avente ad oggetto: Discorsi pronunciati nella sessione inaugurale della Convenzione, il 28 febbraio 2002, CONV 4/02, Bruxelles, 5 marzo 2002 (07.03), allegato 4, p. 20, documento disponibile in rete all’indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/it/02/cv00/00004ì2.pdf.
(62) Cfr. Discorso introduttivo del Presidente della Convenzione V. Giscard d’Estaing, alla Convenzione sul futuro dell’Europa, op. ult. cit., in cui l’A. evidenzia ai Componenti della Convenzione la necessità di evitare discordanze semantiche e di mettersi d’accordo fin dall’inizio dei lavori per denominare tale strumento "trattato costituzionale per l’Europa".
(63) ... come proposto, ad es., dal Presidente francese J. Chirac nel suo intervento al Bundestag tedesco del 27 giugno 2001. Cfr. sul punto L. Violini, op. cit., p. 73.
(64) La Convenzione è composta dai rappresentanti di tutti i Paesi membri, dai delegati delle diverse istituzioni comunitarie e nazionali e dai rappresentanti dei Paesi coinvolti nel processo di allargamento dell’Unione. In particolare la Convenzione sul futuro dell’Unione (guidata oltre che dal presidente Giscard d’Estaing, dai Vice presidenti Giuliano Amato e Jean-Luc Dehaenè) è formata da 207 "Convenzionali" divisi in due categorie: 105 titolari e 102 supplenti a cui si aggiungono, come membri osservatori, tre rappresentanti del Comitato economico e sociale, sei delegati del Comitato delle Regioni, tre rappresentanti dei c.d. partner sociali oltre al Mediatore europeo. I membri titolari si dividono in 28 rappresentanti dei governi degli Stati membri, 56 membri in rappresentanza dei Parlamenti nazionali, 16 componenti espressi dal Parlamento europeo e due membri in rappresentanza della Commissione europea, i Commissari Antonio Vitorino e Michael Barnier.
(65) Il Presidium, ossia una sorta di Ufficio di presidenza della Convenzione è formato oltre che dal Presidente Giscard d’Estaing e dai due Vice presidenti Giuliano amato e Jean-Luc Dehane è formato da due membri del Parlamento europeo (Klaus Hansch e Inigo Mendez de Vigo), da due membri della Convenzione designati dalla Commissione europea (Antonio Vitorino e Michael Barnier), da due Convenzionali designati dal Parlamento europeo (John Bruton e Gisela Stuart), dai rappresentanti dei governi che eserciteranno la presidenza di turno dell’Unione nel periodo di attività della Convenzione (e cioè la spagnola Ana Palacio, il danese Henning Christophersen e il greco Georges Katiforis) e da un rappresentante dei Paesi candidati all’ingresso nell’Unione che partecipa alle sedute come invitato (il deputato della Slovenia Alojz Poterle).
(66) V. Onida, Il difficile compito della Convenzione sull’ "Avvenire dell’Europa", Intervento al dibattito "Verso la Costituzione europea?", paper reperibile al sito www.quadernicostituzionali.it e al sito unife.it/forumcostituzionale.
(67) Consiglio europeo di Laeken 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, par. III dedicato alla "Convocazione di una Convenzione sull’avvenire dell’Europa".
(68) Cfr. G. Zagrebelsky, (a cura di), Diritti e Costituzione nell’Unione europea, Laterza, Roma Bari, 2003.
(69) Si pensi, ad es., agli interventi del Capo di Stato italiano C. A. Ciampi, del Presidente francese J. Chirac, del Ministro degli esteri tedesco J. Fischer, del Presidente della Commissione europea R. Prodi, del V. presidente della Convenzione europea G. Amato che, seppur in modo diverso, hanno cercato in varie occasioni di individuare le linee guida che avrebbe dovuto seguire la Convezione europea nel cammino lento ma esaltante verso l’elaborazione della Costituzione europea.
(70) Si v., ad es., N. MacCormick, Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth, Oxford, Oxford University Press, 1999, trad. it., La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo, op. cit..
(71) Si v. ad es. i contributi pubblicati nel fascicolo n. 3, 2002, della Rivista Fenomenologia e società, Rosenberg e Sellier, Torino, (dedicato al tema: "federatività vs federalismo". Costituzione europea e italiana, autonomie, poliarchie) curati da G. Montani, Il federalismo, la Costituzione europea e il rinnovamento della politica, p. 3 e ss.; S. D’Albergo, I federalismi tra autonomie comunitarie e poliarchie istituzionali, p. 30 e ss. e S. Pistone, Costituzione europea, avanguardia federale e metodo costituente democratico, p. 56 e ss.
(72) Con particolare riferimento al diritto costituzionale europeo si v., ad es., P. Haberle, Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura, Carocci, Roma, 2001; Id., La cultura giuridica europea, in P. Ridola, (a cura di), La Costituzione europea tra cultura e mercato, La Nuova Italia scientifica, Roma, 1997, p. 15 e ss. e A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, op. cit.
(73) A. Von Bogdandy e Jurgen Bast, I poteri dell’Unione: una questione di competenza. L’ordine verticale delle competenze e proposte per la sua riforma, in Riv. ital. dir. Pubbl. comunitario, n. 2-3, 2002, p. 315, evidenziano che l’Unione europea non si rifà al modello americano della separazione dei poteri federali e statali ma piuttosto al modello tedesco del Verflechtungsmodell..., "cosi che le competenze delle varie autorità pubbliche contengono diversi riferimenti l’una all’altra e risultano interconnesse. In linea generale, gli Stati membri e l’Unione collaborano strettamente e ciò è di solito interpretato come un sistema cooperativo di separazione dei poteri. Ciò implica che vi siano limiti stretti per individuare i poteri dei vari livelli di (competenza) per fissare linee più chiare di responsabilità".
(74) Si pensi alla "Risoluzione del Parlamento europeo sulla delimitazione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri" del 16 maggio 2002 e alla Comunicazione della Commissione europea: "Un progetto per l’Unione europea" del 22 maggio 2002, Com (2002) 247. Con riguardo specifico alla citata Comunicazione della Commissione europea si v., per un primo commento, R. Santaniello, Un progetto per l’Unione europea. La Commissione presenta le sue prime idee alla Convenzione sull’avvenire dell’Europa, in La cittadinanza europea, Philos editore, Roma, n. 1, 2002, pp. 71-84.
(75) La Convenzione europea ha prestato particolare attenzione ai contributi provenienti dalla società civile europea. Per un esame del dibattito sviluppatosi in seno alla Convenzione in seguito ai contributi presentati dagli esponenti della società civile, dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative che massicciamente (in più di cinquecento) hanno offerto il loro contributo al dibattito sul futuro costituzionale d’Europa si v. gli interventi che hanno animato la sessione plenaria del 24-25 giugno 2002, interamente dedicata all’audizione dei rappresentanti della c.d. società civile europea. Il resoconto integrale della sessione plenaria è disponibile nel sito internet: www. european-convention.eu.int. Sul punto cfr. P. V. Dastoli, La Convenzione sull’avvenire dell’Europa. Dopo la fase d’ascolto, l’analisi e la sintesi costituzionale, in La cittadinanza europea, n. 1, 2002, p. 51 e ss. e particolarmente p. 55.
(76) Si v., ad es. gli interventi di V. Onida, Il difficile compito della Convenzione sull’Avvenire dell’Europa, di Id., Costituzione europea: un passo verso le scelte di merito, (2 settembre 2002); di G. De Minico, Replica; di S. Ceccanti, Modello svedese per la genesi della Commissione; di L. Gianniti, Il ruolo dei Parlamenti nei lavori della Convenzione europea, (27 novembre 2002); di E. Rossi, Dai lavori della Convenzione europea significative convergenze su un nuovo assetto delle fonti comunitarie (ma Montesquieu è ancora in viaggio...), (9 gennaio 2003). Tali contributi pubblicati nell’ambito del Forum "Verso la Costituzione europea?" sono disponibili on line al sito: www.unife.it/forumcostituzionale. Si v., pure C. Joerges, Y. Mény & J.H.H. Weiler, What kind of polity ? Responses to Joschka Fischer, Robert Schuman Centre for Advanced Studies - European Uiversity Insitute, Fiesole; P. C. Schmitter, An excursus on Constitutionalization, European University Institute, in Constitutionalism Web-Papers, disponibile on line al sito: http://les1.man.ac.uk. Cfr. anche J. Shaw, Process, Responsability and Inclusion in EU Constitutionalism: a contribution to the debite o a Constitutional architecture, in http://les1.man.ac.uk; S. Della Valle, Una Costituzione senza popolo? La Costituzione europea alla luce delle concezioni del popolo come "potere costituente", Giuffrè, Milano, 2002; Y. Mèny, Conclusioni. Una Costituzione per l’Unione europea?, in S. Fabbrini, (a cura di), L’Unione europea. Le istituzioni e gli attori di un sistema sovranazionale, op. cit., p. 298 e ss.
(77) Cfr., ad es., i numerosi interventi sul processo di integrazione europea del Presidente della Repubblica italiana C. A. Ciampi, disponibili al sito www.quirinale.it
(78) Sul complesso percorso costituente da seguire per varare una Costituzione europea che sia adeguata ai problemi e alle necessità che caratterizzano la società europea si v. U. De Siervo, La difficile Costituzione europea e le scorciatoie illusorie, in Id., (a cura di), La difficile Costituzione europea, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 109-144; L. Violini, La Costituzione europea tra passato e presente, in U. De Siervo,, (a cura di), Costituzionalizzare l’Europa ieri ed oggi, Il Mulino, op. cit., p. 71 e ss. Sulla Costituzione europea, considerata anche in rapporto alla Carta di Nizza, si v. L. S. Rossi, (a cura di), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione europea, Giuffrè, Milano, 2002; M. A. Cabiddu, Costituzione europea e Carta dei diritti fondamentali, in A. Quadrio Curzio, (a cura di), Profili della Costituzione economica europea, Il Mulino, Bologna, 2001, pp. 177- 208.
(79) Sul processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea cfr. gli interventi di R. Cagiano de Azevedo, G. Bugio, S. Cattaneo, C. Rossano, I. Pernice, P. Craig, V. Atripaldi, R. Miccù, A. Vitorino, V. Vadapalas, M. Andenas, M. Wyrzykowski, A. Cervati, G. Tesauro, A. Lopez Pina, A. D’Atena, F. Maiani, V. Constantinesco, J. Zemanek e M. Poiares Maduro all’International Seminar "The European Constitution in the Making. Challenges and possible Achievements of the Brussels Constitutional Convention", Università degli studi di Roma "La Sapienza", venerdì, 31 maggio 2002, in corso di pubblicazione negli atti del Seminario curati da V. Atripaldi e R. Miccù. Per una ricostruzione degli interventi al Convegno di studi si v. S. Fiorenzano P. Mauriello, Resoconto del Convegno:"The European Constitution in the Making-Challanges and possible Achievements of the Brussels Constitutional Convention", documento disponibile all’indirizzo: http://www.associazionedeicostituzionalisti.itmateriali/convegni/roma20020531/.
(80) G. Napolitano, Per una rifondazione simbolica..., op. cit., p. 73; A. M. Petroni, R. Caporale, Esiste già una Costituzione europea?, in Id., Il federalismo possibile. Un progetto liberale per l’Europa, Rubettino, Soveria Mannelli, 2000, p. 46.; S. Cassese, Costituzione europea, in Quad. cost., 1991, p. 487 e ss.
(81) Sull’AUE si v., ad es. F. Pocar, Diritto delle comunità europee, Giuffrè, Milano, 1991, p. 54 e ss.
(82) Sul Trattato di Maastricht cfr., ad es., G. P. Orsello, Ordinamento comunitario e Unione europea, op. cit., p. 119 e ss.; A. Ferri-S. Lotti, Il Trattato di Maastricht. Moneta unica e prospettive politiche future, in Per aspera ad veritatem, anno II, n. 5, maggio-agosto 1996, p. 347 e ss.
(83) Per un inquadramento del Trattato di Amsterdam si v., ad es., A. Tizzano, Profili generali del Trattato di Amsterdam, in Il Trattato di Amsterdam, fascicolo speciale pubblicato come estratto della Riv. Il diritto dell’Unione europea, n. 2-3, 1998, p. 13 e ss.
(84) Sul Trattato di Nizza si v., ad es., R. Baldwin, E. Berglod, F. Giavazzi, M. Widgtrén, Quale Europa. Usi e abusi del Trattato di Nizza, Università Bocconi editore, Milano, 2002.
(85) Sul punto cfr. G. Napolitano, Per una rifondazione simbolica... op. cit., p. 72, il quale afferma che "se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e il progetto di riorganizzazione dei Trattati possono ormai assumersi come punti di partenza di un processo di costituzionalizzazione, non c’è dubbio che tale processo si ponga come parte integrante di un più ampio e partecipato confronto sul futuro dell’Europa, e che questo confronto debba anche condurre a chiarimenti decisivi sulle forme e sui confini, sulle istituzioni e sugli sbocchi della costruzione europea".
(86) La Carta di Nizza è stata ritenuta da più parti come una sorta di documento di indirizzi senza uno specifico valore normativo vincolante. Tale documento, come è noto, approvato da una apposita Convenzione è stato per la prima volta citato, come testo normativo, da un Tribunale comunitario nella Causa Mannesmannohren-Werke AG c. Commissione celebrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee,- Sez ampliata- 20 febbraio 2001 (in causa T-112/98)- Pres. Vesterdorf -. In questa causa la parte ricorrente aveva chiesto al Tribunale (il 18 dicembre del 2000) di prendere in considerazione la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (G.U.C.E., n. C364, p. 1) proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, per la valutazione della causa, poiché secondo la ricorrente essa costituiva un elemento giuridico nuovo sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 6, n. 1, della CEDU. La Commissione europea, invitata a presentare le sue osservazioni come controparte, con lettera del 15 gennaio 2001, respingeva l’argomento della ricorrente affermando che la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. non aveva alcuna rilevanza per la valutazione della fattispecie. Il Tribunale, però, aveva ritenuto non applicabile la Carta di Nizza ma solo perché essa era stata proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 7 agosto 2000, mentre il provvedimento della Commissione europea oggetto della controversia era stato adottato dall’Esecutivo comunitario in data anteriore. Dalla lettura della motivazione della sentenza sembra emergere, dunque, il pieno valore giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., la cui mancata applicazione in sede di valutazione da parte del giudice appare esclusivamente dovuta al rispetto del criterio cronologico. Infatti, la Carta al momento del varo del Provvedimento della Commissione non era ancora pienamente vigente dato che non si era perfezionato l’iter procedimentale. Dunque, come affermato dal Tribunale nella sentenza "L’incidenza della valutazione della presente causa della Carta di diritti fondamentali è esclusa per il fatto che detta Carta è stata proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione posteriormente all’adozione dell’atto impugnato". L’intera sentenza e un interessante commento alla stessa si può trovare nella Rivista Giustizia civile, n. 5 maggio, 2001, pp. 1159-1171. Si v., anche, P. Cavicchi, Preambolo e disposizioni generali della Carta dei diritti:una riaffermazione della specificità dell’ordinamento comunitario, in Riv. ital. Dir. pubbl. com., n. 2-3, 2002, pp. 598-615.
(87) Commissione delle Comunità europee, La Governance europea. Un libro bianco, Bruxelles, 5.8.2002, COM(2001) 428 definitivo/2. Per un esame dei contributi che hanno caratterizzato il dibattito sulla nuova governance europea proposta dalla Commissione Prodi si v. i documenti presenti nel sito internet: http://europa.eu.int/comm/governance/index_fr.htm. Sul Libro bianco si v., innanzitutto, R. Prodi, Dal 2000 al 2005. Un progetto per la nuova Europa, Strasburgo, 15 febbraio 2000, in Riv Ital. Dir. Pubbl. Comunitario n. 2, 2000, p. 591. Sul punto si veda M. Telò, L’evoluzione della governance europea, in Europa Europe, n. 2-3, 2001, p. 57, ma anche R.Dehousse, E. J. Kirchmer, P. Magnette, M. Telò, J.H.H. Weiler, Verso nuovi metodi di governance europea, in Europa Europe, n. 2-3, 2001, p. 61. Si v., anche, M. Monti, La Governance Europea, Intervento al Convegno dell’Associazione Giovani Dirigenti delle P. A., Roma 6 maggio 2002, disponibile in rete al sito internet: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.k.../199\0\RAPID&lg=IT&display, secondo cui "...l’Unione ha un problema di efficienza nel suo funzionamento, di efficacia nel prendere le proprie decisioni, proprio come gli Stati nazionali. La creazione di un sistema pubblico efficiente con compiti coerentemente definiti e svolti a livello più appropriato, è pertanto un problema comune all’Unione e agli Stati membri". Secondo l’A. "la Convenzione e la riforma dei Trattati avranno il compito di ridefinire la struttura istituzionale sulla base di tali principi". Come rileva E. M. Mafrolla, Il dialogo con gli enti regionali e locali nella governance, in http://www.euro-pa.it/eu_europa/libro.htm, "la revisione della governance si inserisce a pieno titolo nel dibattito in corso sul futuro dell’Europa, aprendo la strada ad eventuali modifiche dei trattati alla prossima conferenza intergovernativa: separando potere legislativo e potere esecutivo, secondo il modello delle democrazie nazionali indicando chiaramente la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri".
(88) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, par. II, "Una migliore ripartizione e definizione delle competenze nell’Unione europea". In rapporto all’identità europea si v. E. Resta, Demos, ethmos. Sull’identità dell’Europa, in G. Bonacchi, (a cura di), Una Costituzione senza Stato, op. cit., p. 167.
(89) Sul punto cfr., ad es., C. Amirante, Principi fondamentali e revisione della Costituzione: interpretazione costituzionale e integrazione europea, in AA.VV. La riforma della Costituzione nei lavori della Bicamerale, Jovene, Napoli, 2000; P. Mengozzi, Cittadinanza comune e identità nazionali e culturali, Intervento al Convegno europeo di studi. Verso una Costituzione europea?, Roma, 20-23 giugno 2002.
(90) G. Napolitano, Per una rifondazione simbolica..., op. cit., p. 72.
(91) La sintesi dei lavori della sessione inaugurale tenuta a Bruxelles il 28 febbraio 2002 (alla presenza del Presidente di turno del Consiglio europeo J. M. Aznar, di P. Cox, Presidente del Parlamento europeo, di R. Prodi, Presidente della Commissione europea) è disponibile all’indirizzo: http:register.consilium.eu.int/pdf/it/02/cv00/00007i2.pdf.
(92) Dopo pochi mesi dall’avvio dei lavori preparatori della futura Costituzione europea le strutture serventi della Convenzione avevano già predisposto una prima bozza di lavoro con un testo provvisorio suddiviso in 11 grandi articoli integrato da sei protocolli applicativi.
(93) Numerosi sono stati gli interventi del presidente della Convenzione europea in cui l’ex Capo dello Stato francese ha cercato di spiegare ai cittadini d’Europa l’importanza del percorso costituzionale intrapreso. Tale percorso rappresenta una straordinaria (e forse irripetibile) occasione che l’Unione ha davanti a sé per dotarsi di una Costituzione moderna e democratica per l’Europa del XXI secolo. Si v., ad es., V. Giscard d’Estaing, Allocuzione del Signor Valèry Giscard d’Estaing, presidente della Convenzione europea alla "Sala Zuccai", Roma, 30 ottobre 2002, documento disponibile on line al sito: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/materiali/convenzione/file/giscard_20021030.html.
(94) L’Unione europea "deve inoltre dare una risposta a tre sfide fondamentali: come avvicinare i cittadini - in primo luogo i giovani - al progetto europeo e alle istituzioni europee? Come strutturare la vita politica e lo spazio politico europeo in un’Unione allargata? Come trasformare l’Unione in un fattore di stabilità e in un punto di riferimento in un mondo nuovo, multipolare? Per raccogliere queste sfide occorre porre una serie di domande mirate." Consiglio europeo di Laeken, Dichiarazione sul futuro dell’Unione europea, 14/15 dicembre 2001.
(95) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, par. II "La semplificazione degli strumenti dell’Unione", laddove si afferma che "non è importante soltanto chiedersi chi fa che cosa. Altrettanto importante è chiedersi in qual modo l’Unione agisca, quali strumenti utilizzi. Le successive modificazioni dei trattati hanno comunque condotto ad una proliferazione di strumenti e gli orientamenti sono andati via via sviluppandosi nel senso di una legislazione particolareggiata. La questione centrale è pertanto se gli strumenti dell’Unione non possano essere circoscritti meglio e se il loro numero non possa essere ridotto". Il Consiglio europeo di Laeken, in modo problematico, si è chiesto se "occorre, in altre parole, introdurre una distinzione tra misure legislative e misure di attuazione?" oppure se "è opportuno ridurre il numero di strumenti legislativi. Norme direttamente applicabili, legislazione quadro e strumenti non vincolanti (pareri, raccomandazioni, coordinamento aperto)?"Inoltre i quindici si chiedono se "è auspicabile ricorrere più di frequente alla legislazione quadro, che lascia agli Stati membri un più ampio margine di manovra nel conseguimento degli obiettivi politici?" Il Consiglio europeo si chiede, altresì, "per quali competenze il coordinamento aperto e il mutuo riconoscimento costituiscono gli strumenti più appropriati?" ed ancora "il principio di proporzionalità resta quello basilare?".
(96) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, par. II, "Più democrazia, trasparenza ed efficienza nell’Unione europea", Il Consiglio ha evidenziato che "l’Unione europea trae la propria legittimità dai valori democratici che essa propugna, dagli obiettivi che persegue e dalle competenze e dagli strumenti di cui dispone. Il progetto europeo trae tuttavia la propria legittimità anche da istituzioni democratiche, trasparenti ed efficienti. Anche i Parlamenti nazionali contribuiscono alla legittimazione del progetto europeo. La dichiarazione sul futuro dell’Unione, allegata al trattato di Nizza, ha sottolineato la necessità di esaminare il loro ruolo nella costruzione europea. Più in generale, occorre chiedersi quali iniziative si possono adottare al fine di sviluppare uno spazio pubblico europeo. Il quesito principale, valido per tutte e tre le istituzioni, è il seguente: in che modo possiamo accrescere la legittimità democratica e la trasparenza delle attuali istituzioni?".
(97) Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea,
(98) Cfr. S. Guerrieri, Verso una Costituzione europea: i lavori della Convenzione, in G. Vacca, a cura di, L’unità dell’Europa. Rapporto 2003 sull’integrazione europea, Nuova iniziative editoriale, Roma, 2003, p. 161 e ss..
(99) Si v. L. Violini, La Costituzione europea tra passato e presente, in U. De Siervo, a cura di, Costituzionalizzare l’Europa ieri ed oggi, op. cit., p. 71 e ss., che ha esaminato alcuni dei principali documenti costituzionali prodotti nel corso del processo di integrazione comunitaria. Con riguardo alle origini dell’idea su cui si fonda la costruzione comunitaria considerata sul piano storico-politico-istituzionale cfr., ad es., J. Monnet, Cittadino d’Europa, Rusconi, Milano, 1979; F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, Roma-Bari, 2003; C. Curcio, Europa: storia di un’idea, Eri, Torino, 1978; E. Paolini, L’idea di Europa, La nuova Italia, Firenze, 1979; G. M. Gallotta, L’idea di Europa tra storia e prospettiva. Conseguenze teoriche ed istituzionali dell’allargamento orientale dell’U.E., Cacucci, Bari, 2001; C. Zorgbibe, La costruzione politica dell’Europa, Il Saggiatore, Milano, 1979; A. Spinelli, L’Europa non cade dal cielo, Il Mulino, Bologna, 1960; B. Olivi, Il tentativo Europa, ETAS Libri, Milano, 1979; AA.VV.; Storia del federalismo europeo, ERI, Torino, 1973; M. Albertini, Il federalismo, Il Mulino, Bologna, 1973; A. Chiti Batelli, L’Unione politica europea, Servizio studi del Senato della Repubblica, Roma, 1978; L. Levi, L’unificazione europea, SEI, Torino, 1979. Con specifico riferimento alla progettazione legislativa "costituzionale" europea che ha caratterizzato tutta l’evoluzione politica ed istituzionale della Comunità si v. N. Antonetti, I progetti costituzionali europei: caratteri storici e istituzionali (1953-1994), in U. De Siervo, (a cura di), Costituzionalizzare l’Europa ieri ed oggi, op. cit., p. 23 e ss.
(100) Si v. M. Cartabia, Riflessioni sulla Convenzione di Laeken: come se si trattasse di un processo costituente, in Quad. cost., n. 3, sett. 2002, p. 439 e ss.
(101) Sul punto si v., ad es., A. Quadrio Curzio, Sussidiarietà e sviluppo. Paradigmi per l’Europa e per l’Italia, op. cit., p. 147, che dedica particolare attenzione all’impegno europeista di Alcide De Gasperi, di Luigi Einaudi e di Altiero Spinelli.
(102) Sul punto cfr., P. Barcellona, Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla fine del progetto moderno, Dedalo, Bari, 1998; R. Racinaro, C’era una volta la politica. Globalizzazione/destabilizzazione, Rubettino, Soveria Mannelli, 2002, p. 65, secondo cui "la crisi dello Stato nazione è andata a parare, da ultimo, in quella destabilizzazione universale che designiamo col nome di globalizzazione". Rispetto al rapporto tra sovranità nazionali e globalizzazione economica valutata in relazione al processo di integrazione europea cfr. M. Atripaldi, Parlamentarismo e democrazia in Europa. Riforma delle istituzioni e "Multilevel Constitution", in Diritto e cultura, op. cit., p. 213, secondo cui "si assiste"ad una tensione tra la sovranità nazionale circoscritta ad un determinato ambito territoriale e le istanze provenienti dall’economia capitalistica che tendono per loro natura alla globalizzazione dei mercati". Rispetto a questi problemi S. Sassen, Fuori controllo, Il Saggiatore, Milano, 1998, nel valutare gli effetti dei processi di globalizzazione sulla sovranità degli Stati, evidenzia che lo Stato nazionale non attraversa una fase di declino. L’A. ritiene che la sovranità statale (pur essendo sottoposta ai processi di erosione causati dalla globalizzazione dei mercati) non è scomparsa ma si è spostata sul territorio, trasferendosi in altri ambiti istituzionali e ha assunto, quindi, una forma diversa da quella tradizionale.
(103) Cfr. V. Li Donni, Governare la Globalizzazione, op. cit., p. 145 e ss., il quale rileva che "il ruolo delle nazioni nell’era della globalizzazione tende ad essere compresso e scalzato da relazioni reticolari che si proiettano nelle diverse regioni del mondo. La sensazione prevalente presso non poche correnti di pensiero è che sta per giungere il tempo in cui lo Stato Nazione dovrà cedere il passo ad altre forme di organizzazione della vita sociale e politica. Del resto la realtà offre non poche verifiche di tale tendenza: a livello europeo già si concretizza il progetto di un superamento dello Stato Nazione attraverso la creazione dell’U.E. che assume alcuni poteri della sovranità propria dei singoli Stati, tra questi la sovranità monetaria, e trasferisce altri poteri di governo dell’economia ad Enti territoriali che si esprimono all’interno delle singole nazioni, tra i quali le politiche agricole, quelle industriali e quelle settoriali in generale". A parere dell’A. in "Europa stanno operando due forze parallele: una centrifuga che parte dal singolo Stato nazionale dirigendosi verso l’U.E.; l’altra centripeta in quanto dal singolo Stato o dalla stessa U.E. va verso i localismi". In rapporto alla c.d. fine dell’idea di Nazione si v., ad es., L. Bonanate, I doveri degli Stati, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 119 e ss.
(104) Si v. sul punto R. Prodi, La tela di Penelope, in G. Tognon, (a cura di), La tela di Prodi. Una Costituzione per un’Europa più democratica, Baldini e Castoldi, Milano, 2003, p. 16, il quale evidenzia che "in certi settori, la sovranità nazionale è purtroppo divenuta del tutto fittizia. I fenomeni della globalizzazione hanno reso le voci dei singoli Stati flebili, le loro azioni efficaci, come certi eventi internazionali continuano drammaticamente a ricordarci giorno dopo giorno". Secondo il Presidente della Commissione europea "In questi casi, solo l’esercizio congiunto delle sovranità nazionali in seno all’Unione europea consente agli Stati di incidere sui processi politici ed economici fondamentali per garantire la pace, il benessere e lo sviluppo della società europea e dei suoi cittadini". Per un’analisi del fenomeno della globalizzazione e degli aspetti giuridico-istituzionali connessi cfr. G. Guarino, Il governo del mondo globale, Le Monnier, Firenze, 2000. Il fenomeno della globalizzazione è stato preso in esame nel Consiglio europeo di Laeken dai quindici Paesi membri dell’Unione europea che si sono posti, tra l’altro, l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Unione per affrontare le sfide poste dai processi di globalizzazione. Cfr. Consiglio europeo di Laeken - 14/15 dicembre 2001, Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Unione europea, par.I "Il nuovo ruolo dell’Europa in un mondo globalizzato". Sul punto si v. G. Marramao, L’Europa dopo il leviatano. Tecnica, Politica, Costituzione, in G. Bonacchi, a cura di, Una Costituzione senza Stato, op. cit., p. 121, evidenzia che l’Unione sta vivendo una nuova fase il cui esito "dipenderà dalla capacità dell’Europa di mettersi in gioco nel mondo dell’interdipendenza globale...". P. Costa, op. cit., p. 11, ritiene che "le rapide mutazioni in atto nel pianeta e l’inarrestabile processo di globalizzazione pongono l’Unione europea di fronte a nuove responsabilità, prima fra tutte quella di svolgere un ruolo di stabilizzatore a livello mondiale. Un ruolo di primo piano, non di potenza in cerca di egemonia, ma di modello di sviluppo basato sulla libertà, la solidarietà, il rispetto della diversità. Modello di un sistema che può diventare l’alternativa etica - basata sulla convivenza pacifica, sulla democrazia, sull’integrazione economica, ma anche sullo sviluppo sostenibile - alla globalizzazione meramente economica". Secondo A. Carrino, Tramonto della sovranità e marginalizzazione del dolore, in AA.VV., Nuove frontiere del diritto. Dialoghi su giustizia e verità, Dedalo, Bari, 2001, p. 144, "lo Stato è oggi in crisi perché esistono alternative concrete e specifiche alla Sovranità dello Stato: cent’anni fa per esempio non c’era l’Unione Europea che rappresenta una fonte nuova di produzione del diritto, una forma nuova di regolazione che non è più la norma dello Stato tradizionale".
(105) Sulle difficoltà incontrate dai pubblici poteri nel tentativo di governare i processi di globalizzazione si v., ad es., V. Li Donni, Governare la Globalizzazione. Gli Stati moderni di fronte alla sfida del mercato globale, op. cit.; S. Strange, Chi governa l’economia mondiale?, Il Mulino, Bologna, 1998.
(106) Si v. sul punto la Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo tra gli Stati membri della NATO e la Federazione Russa del 28.05.2002, in Per aspera ad veritatem, n. 24, 2002, pag. 985.
(107) Si v. S. Romano, Gli Stati Uniti dopo l’undici settembre e l’Europa alla vigilia dell’allargamento, in Per aspera ad veritatem, n. 24, 2002, p. 817 e ss. In ordine alle strategie di contrasto al terrorismo internazionale ipotizzate dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, formato dai Ministri dei 44 Stati aderenti al Consiglio d’Europa si v., ad es., Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa , Diritti dell’uomo e lotta al terrorismo, Linee guida adottate l’11 luglio 2002 dal Comitato dei ministri, Sapere 2000, Roma, 2003.
(108) Con riguardo all’innovativo significato del concetto di governance, sempre più diffuso nella terminologia giuridico-istituzionale si v., ad es., R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione, Laterza, Roma-Bari, 2002; G.Falkner, Corporatist governance and europeanisation:no fiuture in the Multilevel Game?, European integration on line paper, 1, 1997, n. 11; A. Benz-B. Eberlinein, Regions in European governance. The logic of multilevel interaction, Eui Working paper, 98/31, Istituto Universitario Europeo, Firenze, 1988; R. Mayntz, New Challanges to governance theory, Jean Monnet Chair Paper, 50, Firenze, 1988; G. Falkner, Interest groups in a multi-level polity: the impact of European integration on national system, Eui Working paper, 99/34, Firenze, 1999; F. W. Scharpf, Community and autonomy multilevel policy-making in the European Union, Eui Working paper 94/1, Firenze, 1994.
(109) Da ultimo, cfr., sul punto, P. G. Monateri, «Giustizia» globale o diritto internazionale, in M. Deaglio, G. S. Frankel, P. G. Monateri, A. Caffarena, Dopo l’Iraq. Ottavo rapporto sull’economia globale e l’Italia, Guerini associati, Milano, 2003, p. 93 e ss. Sulle tematiche relative all’esigenza di un governo mondiale anche in rapporto alla crisi della sovranità dello Stato anche in rapporto alla crisi della sovranità dello Stato si v. D. Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli, Milano, 1995; A. Carrino, Costituzione e sovranità. L’Italia e l’Europa prima e dopo Maastricht nel recente dibattito giuspubblicistico, in Id., Sovranità e Costituzione nella crisi dello Stato moderno, Giappichelli, Torino, 1998, p. 171 e ss.; M. Patrono, Il Governo della prima Europa, Cedam, Padova, 2003, p. 23 e ss.; G. Picco, Questioni della globalizzazione e governance internazionale, in Per aspera ad veritatem, n. 23, 2002, p. 441 e ss. In una prospettiva socio economica si v. S. Strange, Chi governa l’economia mondiale?, op. cit.; E. Garrone, La governance della globalizzazione. Mercati e regole per una società aperta, in P. Annunziato, A. Calabrò, L. Caracciolo, Lo sguardo dell’altro. Per una governance della globalizzazione, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 27 e ss.
(110) Sulle prospettive dell’allargamento si v. E. Letta, L’allargamento dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2003; L. Bini Smaghi, Perché allargarsi?, e M. Ponzellini, L’Europa allargata conviene, in Aspenia, n. 16, 2002, rispettivamente p. 98 e ss. e p. 110 e ss.
(111) Le divergenze in merito alla gestione della crisi irachena hanno rappresentato una sorta di vulnus nei consolidati rapporti euroatlantici di collaborazione militare e politica. Sul punto cfr. G. Cucchi, La NATO e il terrorismo, in Per aspera ad veritatem, n. 25, gennaio-aprile, 2003, p. 117. Si v., pure, R. Prodi, La tela di Penelope, in G. Tognon, (a cura di), La tela di Prodi. Una Costituzione per un’Europa più democratica, op. ult. cit., p. 17, in cui l’A., tra l’altro, osserva che "La crisi irachena ha evidenziato, impossibile negarlo, delle forti divergenze tra gli Stati membri sulla visione globale di questa tragica vicenda e sugli strumenti da adottare per arrivare alla soluzione migliore. Ora pur trattandosi di differenze importanti, che in un certo senso segnano il confine stesso tra l’idea di «guerra» e di «pace» e tra modi diversi di intendere le relazioni internazionali, da parte almeno di alcuni Stati membri, esse non coinvolgono tuttavia l’obiettivo ultimo delle nostre politiche né la solidità del legame atlantico".
(112) Cfr. R. Di Leo, L’Europa tra l’America di Bush e la Russia di Putin prima e dopo l’undici settembre 2001, in H. Friese, A. Negri, P. Wagner, Europa politica, Ragioni di una necessità, Manifestolibri, Roma, 2002, p. 103 e ss.
(113) J. Habermas, La costellazione postnazionale, op. cit.
(114) Per un esame del nazionalismo si v., ad es., N. Merker, Il sangue e la terra. Due secoli di idee sulla nazione, Editori Riuniti, Roma, 2001.
(115) Cfr. G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica, Bur, Milano, 2002; K. Annan, Presentazione, in AA.VV., Il coraggio del dialogo, Università Bocconi editore, Milano, 2002, pp. IX-X.
(116) La Convenzione europea rappresenta "una nuova sede istituzionale", una "vera e propria istanza di elaborazione, di preparazione, di maturazione di scelte che dovranno poi essere affidate alla Conferenza intergovernativa". Così R. Toniatti, Relazione presentata al Seminario Il Libro bianco sulla governance europea: nuove prospettive comunitarie dell’autonomia trentina, Trento, 8 febbraio 2002, in Quaderni del CDE, n. 17, 2003, p. 9, il quale evidenzia che dopo l’esperienza della Convenzione che ha elaborato la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Convenzione istituita a Laeken è "stata ora riproposta per un compito non meno delicato, giacché è in questa sede che si potranno porre le premesse e i contenuti -espressi sotto forma di articolato- di quella che è già stata definita la Costituzione dell’Unione Europea, ovvero il Trattato costituzionale dell’Unione Europea".
(117) E. Denninger, I pilastri di una cultura europea dello Stato di diritto, in Quad. cost., n. 3, sett. 2002, p. 548.
(118) Cfr. T. Padoa Schioppa, L’Europa e lo Stato nazionale:localismo e globalizzazione, in R. Chiarini, (a cura di), Quale Europa dopo l’euro, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 44, il quale in modo problematico si chiede se il processo di integrazione europea ha prodotto o meno la scomparsa dello Stato nazionale, atteso che "l’Unione economica trascende il ruolo dello Stato nazionale". L’A. evidenzia la difficoltà di rispondere a questa domanda in modo univoco in quanto due sembrano le risposte possibili. Infatti, "se per molti aspetti possiamo dire che lo Stato è scomparso, per altri vale il contrario. Diciamo che è scomparso perché è nato un potere superiore a quello dello Stato nazionale". Parallelamente però sembrerebbe potersi sostenere che c’è del vero "anche quando sentiamo dire che la funzione dello Stato nazionale così come l’esistenza di un mercato più ampio di Stati nazionali non sono infatti ancora sufficienti a far scomparire lo Stato nazionale esattamente come entità quali la Regione o il Comune non cessano di essere rilevanti per il fatto di far parte di uno Stato, che magari a sua volta fa parte di un’unione più ampia".
(119) In rapporto alle prospettive di costituzionalizzazione dell’ordinamento europeo cfr., ad es., D. Grimm, Una costituzione per l’Europa?, in G. Zagrebelsky p. p. Portinaro, J. Luther, Il futuro della Costituzione, Einaudi, Torino, 1996, p. 339 e ss.; P. Graig, Costituzioni, costituzionalismo e l’Unione europea, in Riv. ital. dir. pubbl. com., n. 2-3, 2002, p. 357 e ss; L.M. Dìez-Picazo, Constitucionalismo de la Uniòn Europea, Madrid, 2002; J. Habermas, Perché l’Europa ha bisogno di una Costituzione?, in G. Bonacchi, Una Costituzione senza Stato, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 145 e ss.
(120) Secondo A. Barbera, Le basi filosofiche del costituzionalismo, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 41, "il costituzionalismo, sorto per limitare il potere dello Stato al servizio dei diritti dell’uomo, può dunque essere utilizzato per costruire un potere sovranazionale, al servizio dei diritti dell’uomo". Sul punto cfr. S. Ceccanti, Il progetto Penelope: quando essere presbiti è una virtù, in G. Tognon, (a cura di), La tela di Prodi. Una Costituzione per un’Europa più democratica, op. cit., p. 88.
(121) H. Kelsen in Peace through Law, New York, 1944, p. 2, affermava che "quando sorge la domanda sul come assicurare la pace internazionale, sul come eliminare il più terribile utilizzo della forza - vale a dire la guerra - dalle relazioni interstatali, nessuna risposta sembra essere di per sé più evidente di questa: unire tutti i singoli Stati o, almeno, tanti quanti sia possibile, in uno Stato mondiale, concentrare tutti i loro strumenti di potere, le loro forze armate, e porli a disposizione di un governo mondiale sottoposto a leggi varate da un parlamento mondiale", citazione riportata da M. Patrono, Il governo della prima Europa, op. cit., pp. 23-24. Sulla pace globale si v. L. Bonanate, Etica e politica internazionale, Einaudi, Torino, 1992, p. 168 e ss.

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